L’INPS interviene nuovamente, con suo Messaggio n. 3106 dell’8 agosto 2022, fornendo ulteriori chiarimenti in merito alle modalità di presentazione della domanda per l’ottenimento dell’indennità una tantum riconosciuta ai lavoratori fragili destinatari della tutela introdotta nel contesto emergenziale COVID-19 dall’art. 26, comma 2, D.L. n. 18/2020.
Tale messaggio segue la pubblicazione della Circolare n. 96 del 5 agosto 2022, nell’ambito della quale l’INPS aveva già fornito informazioni riguardanti le caratteristiche soggettive, oggettive e funzionali dell’indennità in oggetto a cui si rimanda per eventuali approfondimenti.
In tale contesto, riteniamo opportuno ricordare che tale bonus è riconosciuto in misura pari a 1.000 euro per l’anno 2022 e la relativa domanda dovrà essere trasmessa, con le modalità che vedremo in seguito, entro e non oltre il 30 novembre 2022.
Per potere richiedere tale indennità, l’eventuale interessato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
- essere stato nel corso dell’anno 2021 lavoratore dipendente (compresi i lavoratori agricoli) del settore privato e avere avuto diritto alla tutela previdenziale della malattia presso l'INPS;
- avere presentato nell'anno 2021 uno o più certificati di malattia afferenti al comma 2 dell' 26, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020, in quanto lavoratore in possesso del riconoscimento dello stato di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, Legge n. 104/1992) o di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita;
- avere raggiunto nell'anno 2021 il periodo massimo indennizzabile di malattia disciplinato dalla specifica normativa applicabile al rapporto di lavoro in riferimento al quale viene presentata la domanda;
- non avere reso nell'anno 2021 la prestazione lavorativa in modalità agile nei periodi per i quali il richiedente il bonus ha presentato certificati di malattia.
Ricordiamo che le dichiarazioni riguardanti il possesso dei requisiti sopra esposti saranno attestate attraverso apposita autocertificazione e, inoltre, che l’indennità percepita non concorrerà alla formazione del reddito ai sensi del TUIR, e non sarà riconosciuta per essa accredito di contribuzione figurativa.
Operativamente parlando, la domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica, utilizzando uno dei seguenti sistemi:
- attraverso il portale INPS (inps.it) utilizzando le usuali credenziali informatiche (SPID di livello 2 o superiore, CIE o CNS);
- tramite il servizio di contact center integrato, chiamando il numero verde 164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- utilizzando i servizi offerti dagli istituti di patronato.
Infine, il Messaggio INPS prosegue specificando che nell’applicativo sono presenti sezioni da compilare riguardanti:
- i dati anagrafici, la residenza e i contatti personali;
- le dichiarazioni (ove inserire le autocertificazioni riguardanti il possesso dei requisiti nonché le informazioni riguardanti la posizione lavorativa prevalente nel 2021);
- le informazioni per l’accredito del pagamento (ove riportare l’IBAN indicato dal richiedente su cui effettuare l’accredito. Si ricorda che per essere legittimato l’IBAN deve essere intestato o cointestato al richiedente).
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