Tra le misure introdotte per fare fronte al rialzo del caro vita, in materia di fringe benefit, il Decreto Aiuti-bis ha disposto che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3 del TUIR, per l’anno 2022 non concorre a formare il reddito da lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti entro il limite complessivo di euro 600.
Viene inoltre riconosciuta, sempre per l'anno 2022, la non concorrenza alla formazione del reddito, nel predetto limite di euro 600, anche per le somme erogate o rimborsate ai dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.
I fringe benefit consistono in benefici aggiuntivi alla retribuzione che possono essere previsti dal datore di lavoro in favore dei dipendenti, istituto che trova il proprio fondamento nell’articolo 2099 comma 3 del Codice Civile. Tale normativa prevede, infatti, che un collaboratore possa essere retribuito anche con soluzioni alternative al reddito oltre alla sua retribuzione prevista.
La regolamentazione fiscale si ritrova invece nell’articolo 51 del TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi), il quale stabilisce che il valore dei fringe benefits, se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 258,23, sia escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, diversamente, se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.
Con il Decreto Aiuti-bis viene espressamente derogato sia il limite di esenzione, che risulta per il 2022 pari a euro 600, sia il fatto che, solitamente, il concetto di “compenso in natura” non riguardi erogazioni in denaro, ma il valore di beni ceduti o servizi prestati.
Pertanto, unicamente per il periodo d'imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall'art. 51, comma 3, TUIR, non concorreranno a formare il reddito da lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600.
A questo punto, ci corre l’obbligo di segnalare che, pur non confortati da alcuna presa di posizione da parte dell’Amministrazione Finanziaria, in dottrina si discute se la formulazione dell’art. 12 del “Decreto Aiuti-bis” che letteralmente riporta: “(…) limitatamente al periodo d’imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, del TUIR”, possa legittimare (con riferimento al solo anno 2022) la disattivazione dell’intero comma 3 superando, di fatto, il paradigma legato al superamento della franchigia.
Se una tale posizione venisse confermata da fonti ufficiali, avremmo che al superamento della soglia dei 600 euro prevista per l’anno 2022 quale soglia limite dei fringe benefit, la tassazione e la contribuzione scatterebbe per la sola quota eccedente la franchigia e non sull’intero importo dei 600 euro comprensivo dei compensi in natura o dei rimborsi per il pagamento delle utenze domestiche.
Per il momento, segnaliamo che la Relazione illustrativa al Decreto Aiuti-bis sembra propendere per l’interpretazione più restrittiva, mentre il dossier del Servizio studi del Senato suggerisce di seguire un’interpretazione legata al dato letterale del dispositivo; in ogni caso, non appena usciranno chiarimenti ufficiali, provvederemo ad informarvi al riguardo.
Per ultimo segnaliamo che non sono ricompresi nel limite di 600 euro i buoni carburante del valore massimo di 200 euro, i quali consistono in benefit esclusi dalla formazione del reddito imponibile, considerati aggiuntivi rispetto alla suddetta soglia.
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