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Redazione
pacchetto-ortofloro-plus Prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura: il codice da esporre nel Modello UNILAV

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con nota n. 462 del 20 gennaio 2023, il ministero del lavoro e delle politiche sociali ha comunicato l’aggiornamento del modello unilav, al fine di recepire le novità introdotte dalla legge di bilancio 2023 in materia di prestazioni occasionali a tempo determinato nel settore agricolo. evoluzione normativa. come noto (si veda la ns. circolare n. 10/2023), l’art. 1, commi da 342 a 354, legge n. 197/2022, c.d. legge di bilancio 2023, ha introdotto una disciplina transitoria, applicabile nel biennio 2023-2024, che consente alle imprese agricole il ricorso alle prestazioni occasionali a tempo indeterminato riferite ad attività stagionali di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti all'instaurazione del rapporto. tra questi, rientrano i seguenti soggetti:. persone disoccupate e percettori della naspi, della dis-coll, del reddito di cittadinanza o degli ammortizzatori sociali;. pensionati di vecchiaia o di anzianità;. giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un’università;. detenuti o internati ammessi al lavoro all’esterno e soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà. anteriormente all’inizio del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è quindi tenuto ad acquisire dal lavoratore un’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla novella normativa. l’aggiornamento del modello unilav. l’instaurazione del rapporto di lavoro occasionale deve essere comunicata, prima dell’inizio della prestazione, al competente centro per l’impiego, mediante la comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all’art. 9-bis, d.l. n. 510/1996 (il c.d. modello unilav). nella comunicazione, i 45 giorni di prestazione massima consentita devono essere computati prendendo in considerazione esclusivamente le presunte giornate di effettivo lavoro, e non la durata del contratto di lavoro, che può avere una durata massima di dodici mesi. con nota n. 462 del 20 gennaio 2023, il ministero del lavoro e delle politiche sociali ha annunciato l’aggiornamento del modello unilav, al fine di recepire la nuova disciplina sperimentale introdotta dalla legge di bilancio 2023. in particolare, nella tabella contratti del modello è stato inserito il nuovo codice h.03.03, “prestazione agricola di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato”. i datori di lavoro agricolo che ricorrono alle prestazioni occasionali a carattere stagionale sono quindi tenuti ad indicare il suddetto codice per comunicare l'instaurazione, la modifica o la cessazione del rapporto di lavoro. redazione ©riproduzione riservata
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