Con Provvedimento 6 febbraio 2023, prot. n. 34545/2023, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il Modello 730/2023, relativo al periodo d’imposta 2022, unitamente alle istruzioni per la compilazione (le specifiche tecniche per la trasmissione del modello saranno invece definite da un successivo provvedimento).
Il modello dichiarativo tiene conto delle tante novità fiscali intervenute nel corso del periodo d’imposta 2022, che hanno interessato, in particolare, i redditi di lavoro dipendente e le detrazioni per figli a carico.
In materia di redditi da lavoro dipendente e assimilati, assume particolare rilievo la riduzione delle aliquote IRPEF e la conseguente rimodulazione dei relativi scaglioni di reddito.
Fino al 2021 |
dal 2022 |
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Fino a 15.000 euro |
23% |
Fino a 15.000 euro |
23% |
Oltre 15.000 e fino a 28.000 euro |
27% |
Oltre 15.000 e fino a 28.000 euro |
25% |
Oltre 28.000 e fino a 55.000 euro |
38% |
Oltre 28.000 e fino a 50.000 euro |
35% |
Oltre 55.000 e fino a 75.000 euro |
41% |
Oltre 50.000 euro |
43% |
Oltre 75.000 euro |
43% |
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In materia di trattamento integrativo della retribuzione (cuneo fiscale), invece, a partire dal 1° gennaio 2022, il limite reddituale per beneficiare del trattamento integrativo di 1.200 euro annui è stato ridotto da 28.000 a 15.000 euro (al ricorrere di talune condizioni, il trattamento integrativo è riconosciuto anche in presenza di un reddito complessivo compreso tra 15.000 e 28.000 euro).
Le modifiche hanno interessato anche le detrazioni per lavoro e per figli a carico. In relazione alle detrazioni per lavoro, si evidenzia che:
- a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, è stato innalzato a 15.000 euro il limite reddituale per beneficiare della misura massima della detrazione per redditi da lavoro dipendente, pari a 1.880 euro; la detrazione spettante è poi aumentata di 65 euro qualora il reddito complessivo sia compreso tra 25.001 e 35.000 euro;
- a favore dei pensionati, è stato innalzato a 8.500 euro il limite reddituale per fruire della misura massima della detrazione per redditi di pensione, pari a 1.955 euro; la detrazione spettante è poi aumentata di 50 euro qualora il reddito complessivo sia compreso tra 25.001 e 29.000 euro;
- a favore dei soggetti con redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, è stato innalzato a 5.500 euro il limite reddituale per beneficiare della misura massima della detrazione per redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e altri redditi, pari a 1.265 euro (la detrazione spettante è aumentata di 50 euro qualora il reddito complessivo sia compreso tra 11.001 e 17.000 euro).
Relativamente alle detrazioni per figli a carico si evidenzia che, a decorrere dal 1° marzo 2022, le stesse sono riconosciute per i soli figli di età superiore ai 21 anni. In particolare, dal 1° marzo 2022 è confermata soltanto la detrazione di 950 euro, riconosciuta per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio e riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di età pari o superiore a 21 anni.
Per i figli di età inferiore ai 21 anni, invece, è previsto il riconoscimento, da parte dell’INPS e previa specifica richiesta, dell’Assegno Unico Universale di cui al D.Lgs. n. 230/2021.
L’ammontare delle detrazioni spettanti, in particolare, è determinato secondo le regole previgenti per il periodo 1° gennaio-28 febbraio 2022 e, secondo le nuove disposizioni, per il periodo 1° marzo-31 dicembre 2022 (per il riconoscimento delle detrazioni previste per i primi due mesi del 2022, si tiene conto anche dei figli nati da marzo a dicembre 2022).
A tal proposito, nel Modello 730/2023 sono state inserite due colonne nella sezione relativa ai famigliari a carico, ove indicare il numero di mesi di spettanza della detrazione per figli:
- la colonna 9, relativa ai mesi di gennaio e febbraio, nella quale si indica il numero di mesi in cui il figlio è stato a carico (1 o 2);
- la colonna 10, relativa ai mesi da marzo a dicembre 2022, ove indicare il numero di mesi nei quali il figlio maggiore di 21 anni è stato a carico (da 1 a 10).
Ai fini della compilazione e presentazione del Modello 730/2023, assumono infine rilievo anche le seguenti detrazioni e crediti d’imposta.
PRINCIPALI DETRAZIONI E CREDITI DI IMPOSTA |
Detrazione del 75% delle spese sostenute per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti ( l’importo è detraibile in cinque quote annuali, mentre il limite di spesa è calcolato in base alla tipologia dell’edificio e può variare da 30.000 a 50.000 euro). |
Detrazione del 20% dei canoni di locazione di immobili abitativi, entro un massimo di 2.000 euro, a favore di giovani fino a 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro. |
Credito d’imposta del 65% delle erogazioni liberali effettuate a favore degli enti del terzo settore (l’importo del credito d’imposta non può essere superiore al 15% del reddito complessivo), da utilizzare in tre quote annuali di pari importo. |
Credito d'imposta per le spese documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti. |
Credito d’imposta per Attività Fisica Adattata (AFA). Il credito è utilizzabile nella Dichiarazione dei Redditi relativa al periodo d’imposta 2022, in diminuzione delle imposte dovute. |
Credito d’imposta del 30% delle erogazioni liberali a favore delle fondazioni ITS Academy (60% qualora l’erogazione sia effettuata a favore di fondazioni operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione sia superiore a quello medio nazionale). |
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