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Redazione
pacchetto-ortofloro-plus I buoni carburante rilevano ai fini della contribuzione previdenziale

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la legge n. 23/2023, di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 5/2023, è intervenuta sulla disciplina dei buoni carburante ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti nell'anno 2023, fino ad un importo massimo pari a 200 euro per lavoratore. è previsto, in particolare, che l’esclusione del bonus dal concorso alla formazione del reddito di lavoro dipendente non rilevi ai fini contributivi. nel 2023, pertanto, il riconoscimento di tale liberalità risulterà più costosa per il datore di lavoro, tenuto al versamento dei contributi previdenziali sul valore del buono, e meno vantaggiosa per il lavoratore, che percepirà il buono ridotto della trattenuta previdenziale. il beneficio, introdotto dal d.l. n. 21/2022 per la sola annualità 2022, è stato prorogato al 2023 dal d.l. n. 5/2023. i buoni benzina, si ricorda, possono essere erogati dai datori di lavoro del settore privato (compresi i lavoratori autonomi che dispongono di propri lavoratori dipendenti), a favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente. gli stessi non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente entro un ammontare massimo pari a 200 euro per lavoratore (in caso di superamento del limite, l’intero importo del buono deve essere assoggettato a tassazione). tuttavia, a seguito delle novità apportate dall’art. 1, comma 1, d.l. n. 5/2023, introdotto in sede di conversione in legge, l’esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore non rileva ai fini contributivi. da ultimo, si ricorda che tale beneficio è ulteriore rispetto a quello previsto, in termini generali, dall’art. 51, comma 3, terzo periodo, tuir, in forza del quale non concorrono alla formazione del reddito i beni ceduti e i servizi prestati dal datore di lavoro se di importo complessivo non superiore a 258,23 euro nel periodo d’imposta. redazione ©riproduzione riservata
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