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Redazione
pacchetto-ortofloro-plus Alluvione in Emilia Romagna: le modalità di presentazione della CISOA

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in conseguenza dei gravi eventi metereologici che, a partire dal 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di reggio emilia, modena, bologna, ferrara, ravenna e forlì-cesena, il consiglio dei ministri, nella seduta dello scorso 4 maggio, ha deliberato lo stato di emergenza per la regione emilia romagna. con il messaggio n. 1699/2023, pubblicato il 10 maggio 2023, l’inps ha reso le attese indicazioni per la presentazione delle domande di accesso al trattamento ordinario di integrazione salariale (cigo), di assegno di integrazione salariale, nonché di cassa integrazione speciale operai agricoli (cisoa), da parte dei datori di lavoro colpiti dall’alluvione e rientranti nel campo di applicazione della cigo, della cisoa, del fondo di integrazione salariale (fis) e dei fondi di solidarietà bilaterali di cui all’art. 26, d.lgs. n. 148/2015. domanda di cassa integrazione speciale operai agricoli (cisoa). a favore degli impiegati e operai agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato, dipendenti presso imprese site in comuni dichiarati colpiti da eccezionali calamità o avversità atmosferiche, può essere concesso il trattamento di cisoa previsto dall'art. 8, legge n. 457/1972, per un periodo non superiore a 90 giorni. il trattamento, in particolare, può essere riconosciuto ai lavoratori che, al momento della sospensione, sono alle dipendenze dell'impresa da più di un anno e prescinde dal possesso del requisito occupazionale minimo di 181 giornate annue di effettivo lavoro. i periodi di corresponsione del trattamento in esame non concorrono alla totalizzazione delle 90 giornate di integrazione salariale e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito occupazionale minimo di 181 giornate di effettivo lavoro. al fine di richiedere il trattamento cisoa, i datori di lavoro interessati devono presentare, con le consuete modalità, un’apposita domanda con la specifica causale “calamità naturali o avversità atmosferiche - cod. evento 08 (art. 21, comma 4, l. n. 223/1991)”. domanda di cigo e di assegno di integrazione salariale. per la trasmissione delle istanze riferite alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in occasione delle giornate in cui si sono verificati gli eventi meteorologici avversi, i datori di lavoro interessati devono utilizzare la causale “incendi - crolli - alluvioni”, che rientra tra quelle riferibili al verificarsi di eventi oggettivamente non evitabili (c.d. eone). le domande devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento avverso. come evidenziato dall’istituto previdenziale nel messaggio in esame, in relazione alle causali eone sono previsti i seguenti criteri ed elementi di semplificazione:. non è richiesta l’anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni che i lavoratori devono possedere presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento;. i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale;. l’informativa sindacale non è preventiva ed è sufficiente che i datori di lavoro, anche dopo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, comunichino alle rappresentanze sindacali aziendali (rsa) o alla rappresentanza sindacale unitaria (rsu), nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, ove esistenti, le cause di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, nonché la durata prevedibile del periodo per cui è richiesto l’intervento di integrazione salariale e il numero dei lavoratori interessati. in considerazione dell’entità dell’evento meteorologico verificatosi nei territori dell’emilia romagna, i datori di lavoro che hanno sospeso o ridotto l’attività lavorativa e che presentano le domande con la causale “incendi - crolli - alluvioni”, non sono tenuti a dimostrare gli effetti che l’evento ha determinato sull’attività produttiva dell’azienda. di conseguenza, la relativa relazione tecnica può limitarsi a descrivere, sinteticamente, la tipologia delle attività lavorative svolte nelle unità produttive oggetto della domanda ed attestare l’avvenuta sospensione delle attività stesse. qualora i datori di lavoro colpiti dalla violenta perturbazione meteorologica non abbiano potuto riprendere l’attività lavorativa neanche al cessare dei fenomeni medesimi in ragione del persistere della situazione di impraticabilità dei locali, la domanda di cigo e/o di assegno di integrazione salariale può essere presentata con la causale “impraticabilità dei locali anche per ordine di pubblica autorità”. in conclusione, l’inps ha evidenziato che i datori di lavoro che hanno già trasmesso la domanda di accesso ai trattamenti utilizzando una differente causale, dovranno annullare tale istanza e presentarne una nuova, secondo le indicazioni contenute nel messaggio in esame. i datori di lavoro tutelati dal fis e dai fondi di solidarietà bilaterali di cui all’art. 26, d.lgs. n. 148/2015, devono altresì indicare, nel campo note della procedura di trasmissione della domanda di assegno di integrazione salariale, che la nuova istanza “annulla e sostituisce la domanda con prot. nnn”. redazione ©riproduzione riservata
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