Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Con Circolare n. 67 del 20 luglio 2023, l'INPS ha reso alcune interessanti indicazioni circa l’ambito di applicazione della sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi in scadenza nel periodo 1° maggio-31 agosto 2023, accordata dal D.L. n. 61/2023, c.d. Decreto Alluvioni, a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi colpiti dagli eventi alluvionali che hanno interessato i territori delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana a partire dal 1° maggio 2023.
Come noto, al fine di sostenere le imprese e i lavoratori autonomi colpiti dagli eventi alluvionali dello scorso mese di maggio, il D.L. n. 61/2023, c.d. Decreto Alluvioni, ha accordato loro la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti contributivi, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento e da avvisi di addebito, in scadenza nel periodo 1° maggio-31 agosto 2023.
Con Circolare n. 67/2023, l'INPS ha reso le attese istruzioni operative e contabili concernenti le diverse Gestioni previdenziali interessate dalla sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi.
Nella circolare in esame, l’INPS ha innanzitutto richiamato il disposto ci cui all’art. 1, comma 2, D.L. n. 61/2023, che prevede, a favore dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori elencati dall’Allegato 1, D.L. n. 61/2023, la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza dal 1° maggio al 31 agosto 2023.
Al riguardo, l’INPS ha sottolineato, per completezza, che con la soprarichiamata norma il Legislatore ha inteso sospendere sia gli adempimenti informativi che i termini relativi ai versamenti dei contributi con scadenza nell’arco temporale 1° maggio-31 agosto 2023.
Nella sospensione sono compresi anche i versamenti, in scadenza nel suddetto periodo, relativi alle note di rettifica scadute, ai piani di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa concessi dall’istituto e agli atti di accertamento da vigilanza documentale. La sospensione, inoltre, opera anche in relazione al versamento della prima rata in caso di domanda di rateazione per la quale il relativo pagamento ricada nell’ambito del periodo di sospensione.
La sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali comprende anche quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori (compresa quella relativa ai rapporti di lavoro cessati durante il periodo di sospensione), fermo restando l’obbligo di versamento, in un’unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 20 novembre 2023 (data di ripresa dei versamenti).
Da ultimo, la sospensione contributiva in esame è applicabile anche alle quote di TFR da versare al Fondo di tesoreria dell’INPS, nonché ai contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali in relazione alle scadenze comprese tra il 1° maggio ed il 31 agosto 2023.
Resta, tuttavia, che non è previsto il rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi eventualmente già versati.
La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria interessa i soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa, nei territori interessati dagli eventi atmosferici.
Tra i destinatari della sospensione in esame rientrano, in particolare, i soggetti appartenenti alle seguenti categorie:
La sospensione, tuttavia, è unicamente applicabile agli oneri contributivi riferiti alle attività esercitate nei territori elencati dall’Allegato 1, D.L. n. 61/2023. Di conseguenza, i datori di lavoro privati con dipendenti e i committenti possono beneficiare della sospensione soltanto in relazione ai lavoratori che operano nelle sedi (unità produttive, cantieri e/o filiali) ubicate in tali territori.
In relazione ai datori di lavoro privati, ai fini della sospensione in esame è previsto che, qualora l’evento atmosferico abbia interessato l’intero Comune, l’istituto provveda autonomamente all’attribuzione del codice di autorizzazione “9B”, che assume il nuovo significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’evento alluvionale di cui al D.L. 61/2023”. Invece, nell’ipotesi di datori di lavoro aventi sedi operative in Comuni colpiti dall’evento eccezionale solo in limitate zone, è previsto che i datori di lavoro stessi siano tenuti a richiedere alla struttura INPS territorialmente competente l’attribuzione del codice di autorizzazione “9B”, specificando l’unità operativa per la quale si chiede la sospensione dei versamenti.
Il versamento dei contributi sospesi, da effettuarsi, in un’unica soluzione, entro il 20 novembre 2023 senza applicazione di sanzioni e interessi, deve essere effettuato con il Modello F24, esponendo il codice contributo “DSOS” ed indicando la matricola del datore di lavoro seguita dallo stesso codice utilizzato nelle denunce.
Al fine di beneficiare della sospensione in esame, i committenti sono tenuti a dichiarare di possedere i requisiti richiesti all’interno del flusso UniEmens, mediante l’inserimento di un apposito codice.
In particolare, i soggetti destinatari della sospensione contributiva che hanno instaurato rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure similari e che nel periodo di competenza da aprile 2023 a luglio 2023 erogano compensi sui quali è dovuto il contributo previdenziale obbligatorio alla Gestione separata INPS, devono riportare, nell’elemento “CodCalamita” di “Collaboratore”, il valore “40”, avente il nuovo significato di “Sospensione contributiva evento alluvionale di cui al Decreto Legge n. 61/2023. Validità dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023”.
I versamenti sospesi dovranno quindi essere effettuati entro il 20 novembre 2023, compilando, per ogni periodo mensile interessato sospeso, la Sezione INPS del Modello F24.
Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS e destinatari della sospensione in esame, è sospeso il versamento dei contributi dovuti con scadenze legali comprese tra il 1° maggio e il 31 agosto 2023, in coincidenza con i versamenti fiscali.
Ne consegue che, in assenza di eventuali successivi differimenti delle scadenze di versamento dei seguenti contributi, sono compresi i contributi relativi al saldo per l’anno 2022, nonché al primo acconto per l’anno 2023.
Le modalità di presentazione dell’istanza di sospensione saranno definite da un apposito documento di prassi dell’INPS.
La sospensione in esame riguarda anche i contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali alle scadenze comprese tra il 1° maggio ed il 31 agosto 2023.
Sono, pertanto, comprese le scadenze dei:
Ai fini del versamento delle somme sospese da effettuare, in un’unica soluzione, alla scadenza del 20 novembre 2023, è necessario utilizzare i modelli di pagamento originariamente predisposti e messi a disposizione nel mese di maggio 2023.
Le modalità di presentazione dell’istanza di sospensione saranno definite da un apposito documento di prassi dell’INPS.
Le aziende agricole assuntrici di manodopera che possono beneficiare della sospensione dei termini di versamento e degli adempimenti informativi (ossia, le aziende che hanno sedi operative e/o fondi agricoli nei territori di cui all’Allegato 1, D.L. n. 61/2023) potranno inoltrare apposita istanza che sarà resa disponibile nel Cassetto previdenziale per aziende agricole nel periodo 1°-30 settembre 2023, nella sezione “Domande Telematiche”.
La sospensione, in particolare, opera sui contributi relativi al quarto trimestre 2022, in scadenza il 16 giugno 2023. Questi importi dovranno essere versati, entro la data del 20 novembre 2023, senza ulteriori somme aggiuntive, utilizzando le medesime causali del versamento ordinario e un’apposita codeline che sarà resa disponibile nelle news del Cassetto previdenziale. Entro la stessa data del 20 novembre 2023 dovranno essere svolti anche gli adempimenti previdenziali e assistenziali sospesi.
Relativamente ai contributi dovuti dai lavoratori agricoli autonomi e dai concedenti a piccola colonia e a compartecipanti familiari, la sospensione è applicabile al versamento della prima rata 2023 dei contributi previdenziali, in scadenza il 16 luglio 2023.
I lavoratori autonomi agricoli legittimati a fruire della sospensione dovranno trasmettere un’apposita istanza telematica, che sarà resa disponibile nel Cassetto previdenziale per agricoltori autonomi nel periodo 1°-30 settembre 2023, nella sezione “Domande Telematiche” (Istanza di sospensione).
Gli importi dovuti in relazione all’emissione sopra indicata dovranno essere versati, entro la data del 20 novembre 2023, senza ulteriori somme aggiuntive, utilizzando le medesime causali del versamento ordinario e un’apposita codeline che sarà resa disponibile nelle news del Cassetto previdenziale.