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Redazione
pacchetto-ortofloro-plus Aumento soglia fringe benefit lavoratori con figli a carico: gli attesi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

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il d.l. n. 48/2023, c.d. decreto lavoro, ha disposto, limitatamente al periodo d’imposta 2023, l’incremento a 3.000 euro del limite di esenzione fiscale e contributivo dei beni e servizi erogati dai datori di lavoro, ricomprendendo tra questi anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. con circolare n. 23/e del 1° agosto 2023, l’agenzia delle entrate ha reso gli attesi chiarimenti circa l’ambito oggettivo, soggettivo e le modalità di applicazione dell’agevolazione. ambito oggettivo. come noto, l’art. 51, comma 3, terzo periodo, tuir, prevede che non concorrano a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore se il valore complessivo degli stessi non supera, nel periodo d’imposta, la soglia di 258,23 euro. il superamento di tale soglia determina la tassazione ordinaria dell’intero ammontare, e non solo della quota parte eccedente il citato limite. tuttavia, limitatamente al periodo d’imposta 2023, l’art. 40, d.l. n. 48/2023, ha incrementato tale soglia a 3.000 euro, pur limitatamente ai lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, compresi quelli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati. nell’ambito di operatività della nuova soglia sono ricomprese anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. tuttavia, al fine di evitare che si fruisca più volte del beneficio in relazione alle medesime spese, le somme pagate per le utenze dal lavoratore dipendente nel 2023 che si riferiscono a consumi di competenza del 2022, già rimborsate o per le quali siano già state erogate le somme dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 12, d.l. n. 115/2022, non possono essere considerate ai fini della nuova soglia. affinché la nuova soglia di 3.000 euro trovi applicazione, il lavoratore dipendente è tenuto a dichiarare al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli fiscalmente a carico. i datori di lavoro, a loro volta, sono tenuti a rendere un’apposita informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, laddove presenti. la norma in esame non opera soltanto ai fini dell’imposizione ordinaria irpef, ma anche in relazione all’imposta sostitutiva di cui all’art. 1, commi da 182 a 189, legge n. 208/2015, prevista in caso di erogazione dei premi di risultato in beni e servizi. la detassazione opera anche nell’eventualità in cui i fringe benefit siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione dei premi di risultato e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, a condizione che i contratti aziendali o territoriali prevedano la sostituibilità con benefit. al ricorrere dei requisiti di legge, pertanto, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore, nonché le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, non concorrono, nel rispetto del limite di 3.000 euro, a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all’imposta sostitutiva dei premi di risultato (pari al 5%). tuttavia, poiché l’art. 40, d.l. n. 48/2023, si pone in deroga a quanto previsto dall’art. 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, tuir, resta fermo il secondo periodo del comma 3, con la conseguenza che, nell’ipotesi in cui il valore dei beni e dei servizi forniti e/o delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze risulti superiore al limite di 3.000 euro, l’intero valore rientrerà nell’imponibile fiscale e contributivo del lavoratore dipendente. da ultimo, si evidenzia che l’agevolazione è cumulabile con l’esenzione di 200 euro prevista per i c.d. buoni benzina. ambito soggettivo. come sopra anticipato, l’agevolazione in esame, applicabile unicamente nel periodo d’imposta 2023, anche ad personam, è applicabile unicamente ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (come, ad esempio, i collaboratori coordinati e continuativi) con figli fiscalmente a carico, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti ed i figli adottivi o affidati. relativamente alla nozione di figli fiscalmente a carico, l’art. 12, comma 2, tuir, prevede che siano considerati fiscalmente a carico i figli che abbiano un reddito non superiore a euro 2.840,51 (per il computo di tale limite si considera il reddito al lordo degli oneri deducibili). per i figli di età non superiore a 24 anni, tale limite reddituale è elevato a 4.000 euro. in base al principio dell’unitarietà del periodo d’imposta, la condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al 31 dicembre di ogni anno. pertanto, poiché l’agevolazione in esame opera per il solo periodo d’imposta 2023, occorre verificare il superamento o meno del limite reddituale alla data del 31 dicembre 2023. l’agevolazione è riconosciuta in misura piena a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi. la stessa, inoltre, può essere riconosciuta anche nel caso in cui il contribuente non possa beneficiare della detrazione per figli fiscalmente a carico di cui all’art. 12, tuir, poiché per gli stessi percepisce l’assegno unico e universale (auu). qualora i genitori si accordino per attribuire l’intera detrazione per figli fiscalmente a carico a quello dei due che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato, la nuova agevolazione spetta ad entrambi, in quanto il figlio è considerato fiscalmente a carico sia dell’uno che dell’altro genitore. l’agevolazione in esame non è invece applicabile a favore dei lavoratori dipendenti senza figli fiscalmente a carico, per i quali continua dunque a operare l’ordinaria soglia di esenzione di 258,23 euro. da ultimo, si evidenzia che nell’ammontare complessivo dei fringe benefit in esame rientrano anche quelli erogati dal datore di lavoro nei primi mesi del 2023, anteriormente all’entrata in vigore del decreto lavoro (5 maggio 2023). modalità di applicazione. come anticipato, l’applicazione della misura agevolativa richiede la previa dichiarazione, da parte del lavoratore dipendente al datore di lavoro, di avervi diritto, indicando il codice fiscale dell’unico figlio o dei figli fiscalmente a carico. in mancanza di tale dichiarazione del lavoratore dipendente, pertanto, l’agevolazione non è applicabile. la dichiarazione, con indicazione dei figli fiscalmente a carico, può essere effettuata secondo modalità concordate tra il datore di lavoro ed il lavoratore. in ogni caso, è necessario conservare la documentazione (anche firmata digitalmente) comprovante l’avvenuta dichiarazione, ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti. i lavoratori per i quali vengono meno i presupposti per il riconoscimento del beneficio (poiché, ad esempio, i figli hanno, successivamente alla dichiarazione, conseguito redditi di ammontare superiore ai limiti normativamente previsti per essere considerati fiscalmente a carico nell’anno 2023) sono tenuti a darne prontamente comunicazione al sostituto d’imposta. quest’ultimo recupererà il beneficio non spettante dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, nel caso di cessazione dello stesso nel corso del 2023. relativamente all’obbligo di previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, laddove presenti, poiché il beneficio riguarda l’intero periodo d’imposta 2023, lo stesso può essere riconosciuto anche prima che si provveda alla suddetta informativa, a condizione che la stessa avvenga entro la chiusura del periodo d’imposta. il beneficio in esame, limitato all’anno d’imposta 2023, rappresenta un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al bonus carburante di cui all’art. 1, comma 1, d.l. n. 59/2023 e, pertanto, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2023 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di 200 euro per uno o più buoni benzina e un valore di 3.000 euro per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina), nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. redazione ©riproduzione riservata
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