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Redazione
pacchetto-ortofloro-plus Prestazioni economiche di malattia, maternità e tubercolosi per i compartecipanti familiari e i piccoli coloni: le retribuzioni di riferimento per il 2023

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con circolare n. 72 del 1° agosto 2023, l’inps ha comunicato gli importi giornalieri necessari per la determinazione, nell’anno 2023, delle prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari. nel documento di prassi, l’inps ha richiamato la precedente circolare n. 69/2023, ove sono state comunicate le retribuzioni medie giornaliere valide per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari ai fini dei versamenti dei contributi integrativi volontari per l’anno 2023, determinate con il d.m. 21 giugno 2023 del direttore generale per le politiche previdenziali e assicurative del ministero del lavoro e delle politiche sociali. con tale circolare è stato chiarito che nei confronti dei piccoli coloni e compartecipanti familiari si applicano, in relazione all’anno in corso, i salari medi convenzionali determinati con tale decreto e che le aliquote contributive da applicare sono quelle riferite ai lavoratori dipendenti per l’anno 2023, indicate al § 1 della circolare n. 69/2023 medesima; la retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi volontari a integrazione è stata riportata nella colonna “retribuzione” della tabella di cui all’allegato n. 1. di conseguenza, gli importi giornalieri per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi sono aggiornati secondo quanto riportato nella tabella allegata alla circolare n. 72/2023. tuttavia, in relazione alle prestazioni di tubercolosi sussiste l’eccezione delle ipotesi in cui le prestazioni debbano essere erogate in misura fissa, sulla base degli importi di cui alla circolare n. 9/2023, in ragione della normativa vigente. prestazioni di malattia in base alle retribuzioni medie giornaliere. nella circolare in esame, l’istituto previdenziale ha ricordato che per l’erogazione delle prestazioni economiche di malattia e di tubercolosi, le retribuzioni di cui al citato d.m. 21 giugno 2023 sono utilizzabili soltanto nei confronti dei compartecipanti familiari e piccoli coloni, limitatamente ai quali, nell’ambito del settore agricolo, continuano ad applicarsi i salari medi convenzionali determinati, anno per anno, per ciascuna provincia, con i decreti previsti dall’art. 28, d.p.r. n. 488/1968. le eventuali prestazioni riferite a eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga ricadenti nell’anno 2023, liquidate temporaneamente ai suddetti lavoratori sulla scorta dei salari convenzionali stabiliti per il 2022, dovranno essere riliquidate sulla base dei nuovi importi. in merito, infine, alle prestazioni economiche di maternità/paternità, l’inps ha precisato che il reddito applicabile per l’anno 2023 è pari a 61,98 euro. redazione ©riproduzione riservata
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