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Il D.L. n. 61/2023, c.d. Decreto Alluvione, ha accordato, tra l’altro, la sospensione dei versamenti previdenziali e dei premi INAIL in scadenza nel periodo 1° maggio - 31 agosto 2023 a favore dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali dello scorso mese di maggio.
Con Circolare n. 67/2023, l’INPS ha reso gli attesi chiarimenti circa l’ambito di applicazione della sospensione. Con il successivo Messaggio n. 2900/2023, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per la presentazione dell’apposita istanza di sospensione da parte degli artigiani e dei commercianti iscritti alla Gestione IVS, nonché dei soggetti iscritti alla Gestione separata.
Come noto, l’art. 1, D.L. n. 61/2023, c.d. Decreto Alluvione, ha previsto la sospensione dei termini dei versamenti previdenziali in scadenza nel periodo 1° maggio - 31 agosto 2023, a favore dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori alluvionati dell’Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche (come indicati dall’Allegato 1, D.L. n. 61/2023).
Il versamento dei contributi e dei premi sospesi deve essere effettuato, in un’unica soluzione, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il 20 novembre 2023.
Con Circolare n. 67/2023, l’INPS ha definito il perimetro di applicazione della sospensione dei versamenti previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL.
In seguito, con il Messaggio n. 2900/2023, l’INPS ha precisato che per fruire della sospensione, gli artigiani ed i commercianti iscritti alla Gestione IVS ed i soggetti iscritti alla Gestione separata devono presentare, entro il 20 novembre 2023, un’apposita istanza, utilizzando la procedura disponibile sul sito istituzionale dell’istituto previdenziale.
Come sopra anticipato, nell’ambito di applicazione della sospensione in esame rientrano anche i versamenti dovuti da artigiani e commercianti iscritti alla Gestione IVS relativamente:
Affinché operi la sospensione, tali soggetti devono presentare un’apposita domanda nella sezione “Comunicazione bidirezionale” del Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti presente sul sito istituzionale dell’INPS (percorso: “Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti” > “Comunicazione bidirezionale” > “Comunicazioni inviate” > “Nuovo invio”), indicando nel campo “Titolo” l’oggetto: “Sospensione per eventi alluvionali dal 1° maggio 2023”.
Alla domanda deve essere allegato il Modulo SC101, disponibile nella sezione “Moduli”, categoria “Aziende e Contributi”.
Ai fini del versamento delle somme sospese, da effettuarsi in un’unica soluzione entro il 20 novembre 2023, dovranno essere utilizzati i modelli di pagamento predisposti e messi a disposizione nel mese di maggio.
Tra i destinatari della sospensione contributiva in esame rientrano anche i committenti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e similari che, nel periodo aprile-luglio 2023, hanno pagato compensi sui quali è dovuto il contributo previdenziale obbligatorio alla Gestione separata INPS.
Al fine di beneficiare della sospensione, tali committenti devono dichiarare di possedere i requisiti previsti mediante l’inserimento, all’interno del flusso UniEmens, del valore “40” nell’elemento <CodCalamita> di <Collaboratore>.
I committenti che hanno già provveduto all’invio del flusso UniEmens senza indicare il suddetto codice calamità sono tenuti ad inviare, entro il 20 novembre 2023, una nuova denuncia (senza eliminare quella già inviata).
I versamenti sospesi dovranno quindi essere effettuati entro il 20 novembre 2023, compilando, per ogni periodo mensile interessato, la Sezione INPS del Modello F24, con causale contributo “CXX/C10”.
Nell’ambito di applicazione della sospensione in esame rientrano poi i contributi dovuti dai lavoratori autonomi a titolo di saldo 2022 e di primo acconto 2023.
Al fine di fruire della sospensione, questi soggetti devono inviare, sempre entro il 20 novembre 2023, un’apposita domanda mediante il Cassetto previdenziale per liberi professionisti presente sul sito istituzionale dell’INPS (percorso: “Cassetto previdenziale per liberi professionisti” > “Domande Telematiche” > “Domanda di sospensione alluvione Emilia Romagna”).
La procedura consente ai contribuenti di compilare i dati presenti nel Modulo SC101 direttamente sul portale dell’istituto previdenziale. Una volta terminata l’acquisizione dei dati, la procedura rilascia il numero di protocollo della domanda presentata.
Il versamento dei contributi sospesi dovrà essere quindi effettuato entro il 20 novembre 2023, compilando, per ciascun periodo annuale interessato sospeso, la Sezione INPS del Modello F24, indicando quale causale contributo “PXX/P10”.
(Si veda anche la nostra circolare “Istanza di sospensione contributi agricoli per eventi alluvionali: nuove indicazioni dall’INPS” con gli ulteriori chiarimenti forniti dall’INPS per il settore agricolo).