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Come noto, il D.L. 61/2023 ha previsto la sospensione dei termini dei versamenti dei contributi e degli adempimenti informativi a seguito degli eventi alluvionali avvenuti lo scorso mese di maggio nei territori dell’Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche per i soggetti operanti in tali territori.
Con la Circolare 67/2023 e con il Messaggio n. 2900/2023 l’INPS ha fornito chiarimenti sulla sospensione accordata dal D.L. n. 61/2023 a favore dei soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati dall'Allegato 1, D.L. n. 61/2023, in relazione agli adempimenti e ai versamenti contributivi in scadenza tra il 1° maggio e il 31 agosto 2023.
A tal fine, è stato indicato che i soggetti che intendevano richiedere le sospensioni previste dal Decreto Alluvione avrebbero dovuto presentare un’apposita istanza.
Il 31 agosto 2023 l’INPS ha pubblicato un nuovo Messaggio (n. 3035) con il quale fornisce nuove indicazioni per il settore agricolo.
In particolare, nella Circolare 67/2023 era stato precisato che, per poter usufruire di tale sospensione, è necessario inoltrare l’istanza tramite il “Cassetto previdenziale per aziende agricole” e il “Cassetto previdenziale per agricoltori autonomi” nella sezione “Domande Telematiche” (Istanza di sospensione) a decorrere dal 1° settembre al 30 settembre 2023.
A parziale modifica di quanto indicato con la citata Circolare n. 67/2023, l’istanza di sospensione con titolo “Sosp. eventi alluvionali 1° Maggio 2023 Emilia-Romagna” potrà essere presentata dai contribuenti legittimati ad usufruire della sospensione in oggetto, a decorrere dal prossimo 1° settembre e fino al 30 settembre 2023, con le seguenti modalità: