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L’art. 1, commi da 342 a 354, Legge n. 197/2022, c.d. Legge di Bilancio 2023, ha introdotto una disciplina transitoria, applicabile nel biennio 2023-2024, che consente alle imprese agricole il ricorso alle prestazioni occasionali a tempo determinato in relazione ad attività stagionali di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da soggetti che, ad eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti all'instaurazione del rapporto.
Tra questi rientrano i seguenti soggetti:
Il compenso è esente da imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupazione o inoccupazione entro il limite di 45 giornate per anno civile ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico. Lo stesso è tuttavia assoggettato alla contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola, nella misura prevista per le zone agricole svantaggiate.
Con la recente Circolare n. 89 del 7 novembre 2023, l’INPS si è espressa sulla compatibilità e cumulabilità delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL con il reddito derivante dalle prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato.
L’Istituto previdenziale, in particolare, ha evidenziato che l’eventuale prestazione agricola di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato resa entro i limiti di Legge, ossia entro le 45 giornate, non determina la sospensione, l’abbattimento o la decadenza dalle indennità di disoccupazione.
Pertanto, in caso di svolgimento di prestazioni occasionali in agricoltura, nei limiti sopra indicati, in concomitanza alla fruizione di prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, i compensi derivanti dalle prestazioni occasionali sono interamente cumulabili con le indennità di disoccupazione.
Inoltre, la contribuzione versata dal datore di lavoro e dal lavoratore per lo svolgimento delle prestazioni lavorative occasionali in agricoltura è da considerarsi utile ai fini di eventuali successive prestazioni di disoccupazione, anche agricola.
A differenza di quanto ordinariamente previsto per i percettori di NASpI e DIS-COLL, non ricorre dunque l’obbligo di comunicare all’INPS i compensi di lavoro autonomo occasionale percepiti.