L’art. 1, commi da 342 a 354, Legge n. 197/2022, c.d. Legge di Bilancio 2023, ha introdotto una disciplina transitoria, applicabile nel biennio 2023-2024, che consente alle imprese agricole il ricorso alle prestazioni occasionali a tempo determinato in relazione ad attività stagionali di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da soggetti che, ad eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti all'instaurazione del rapporto.
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