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Redazione
pacchetto-ortofloro-plus Whistleblowing: ecco come devono essere gli strumenti adottati

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dal 17 dicembre è obbligatorio adeguarsi alle regole del d.lgs. 24/2023 sul whistleblowing per i datori di lavoro che impiegano in media almeno 50 dipendenti. da tale data occorrerà essere dotati di sistemi che consentano ai lavoratori di segnalare violazioni di disposizioni normative nazionali o della ue di cui siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo. inoltre, dovranno essere definiti i soggetti, interni o esterni all’organizzazione aziendale, che dovranno gestire le eventuali comunicazioni. l’articolo 24 del decreto in commento ha previsto che la disciplina trovasse applicazione a partire dal 15 luglio 2023 per le aziende più grandi, ossia quelle da 250 dipendenti in su. per quanto riguarda le imprese più piccole, invece, l’obbligo è stato posticipato al 17 dicembre 2023 e le nuove regole si applicheranno sia al settore privato che al settore pubblico. i canali di segnalazione, a prescindere dal fatto che siano interni o esterni, come in seguito vedremo, devono garantire che venga mantenuta la riservatezza del soggetto segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta (o, comunque, dei soggetti menzionati nella segnalazione) e del contenuto della segnalazione. proprio per questo motivo, quindi, sono state emanate dall’anac (autorità nazionale anticorruzione) alcune linee guida[1], che di seguito si riportano, per consentire di effettuare le segnalazioni garantendo la riservatezza al segnalante. in primo luogo, va detto che deve essere data la possibilità al segnalante di scegliere tra diverse modalità di segnalazione:. in forma scritta, anche con modalità informatiche;. in forma orale, tramite linee telefoniche, o, in alternativa, con sistemi di messaggistica vocale, o fissando incontri diretti. la persona che ritiene sussistenti i presupposti per una segnalazione, può dunque ricorrere ai seguenti canali:. canale di segnalazione interna;. canale di segnalazione esterna;. divulgazione pubblica;. denuncia all’autorità giudiziaria. canale di segnalazione interna. salvo eccezioni, il primo canale al quale si può fare ricorso è quello “interno”, attivato direttamente dal soggetto, pubblico o privato, che risulta obbligato. occorre precisare che per le segnalazioni in forma scritta, l’anac ha ritenuto che la posta elettronica ordinaria e la pec siano sistemi non adeguati a garantire la riservatezza. per questo motivo si rendono necessarie le piattaforme online. se le segnalazioni scritte sono “cartacee”, l’anac ha richiesto un invio in triplice busta. in particolare, occorre che venga utilizzata una busta con indicazione, all’esterno, della dicitura “riservata” al gestore della segnalazione, al cui interno andranno inserite altre due buste chiuse e, nello specifico:. la prima contenente i dati identificativi del segnalante e la fotocopia del documento di riconoscimento;. la seconda contenente la segnalazione vera e propria. invece, per le segnalazioni in forma orale è possibile ricorrere a sistemi di comunicazione vocale (telefono o messaggistica) anche vis a vis. va segnalato che, nonostante vi sia l’obbligo di istituire sia il canale scritto che quello orale, è in ogni caso lasciata libera scelta al soggetto obbligato che potrà decidere quale opzione preferire nella definizione del canale scritto. sarà possibile, per esempio, evitare il ricorso alla piattaforma online preferendo le modalità analogiche, rappresentate dalla classica lettera raccomandata in triplice busta. canale di segnalazione esterna. è possibile ricorrere al canale di segnalazione esterna nei seguenti casi:. nel caso in cui il canale di segnalazione interna non sia obbligatorio o non sia stato attivato;. se è già stata fatta la segnalazione interna e non ha avuto seguito;. se il segnalante ha fondati motivi per ritenere che alla segnalazione interna non sarebbe dato efficace seguito o ci sarebbero rischi di ritorsione;. se il segnalante ha fondato motivo per ritenere che la violazione costituisca un pericolo imminente e palese per il pubblico interesse. divulgazione pubblica. è possibile ricorrere al canale di divulgazione pubblica nei seguenti casi:. se il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e/o esterna, senza riscontro nei termini previsti;. se il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;. se il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficacia. infine, resta in ogni caso possibile la denuncia all’autorità giudiziaria. (vedi anche ns circolare n. 759/2023 “whistleblowing: dal 17 dicembre scatta l’obbligo di adeguarsi anche per le imprese con almeno 50 dipendenti”). [1] linee guida - delibera 311 del 12 luglio 2023. redazione ©riproduzione riservata
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