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In materia di riconoscimento dell’accesso alla pensione anticipata per i lavoratori precoci e all’indennità di APE sociale sono state fornite ulteriori indicazioni in merito alle causali di cessazione del rapporto di lavoro.
Il Messaggio n. 4192 del 24 novembre 2023 fornisce indicazioni circa la possibilità, per i lavoratori disoccupati che hanno risolto il rapporto di lavoro in seguito all’accordo consensuale previsto durante il periodo del “blocco dei licenziamenti” (di cui all’articolo 14, comma 3, del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 e all’accordo di cui all’articolo 1, comma 311, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178), di accedere alla pensione anticipata per i lavoratori precoci e all’indennità di APE sociale. Tali accordi hanno ad oggetto la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale.
Ai fini del riconoscimento del predetto beneficio per i lavoratori precoci in stato di disoccupazione, l’INPS fornisce ulteriori chiarimenti in merito alle causali di cessazione del rapporto di lavoro.
L’articolo 1, commi 179 e 199, della Legge n. 232 del 2016, rispettivamente in materia di APE sociale e pensione anticipata per i lavoratori precoci, prevede ipotesi tassative di cessazione del rapporto di lavoro per coloro che accedono ai benefici in qualità di disoccupati.
Secondo l’INPS, sulla base di un’interpretazione sistematica ed evolutiva della normativa, la risoluzione del rapporto di lavoro in seguito all’accordo consensuale di cui al D.L. n. 104/2020 e L. n. 178/2020 rientra tra le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, utili ai fini del riconoscimento dell’indennità di APE sociale e della pensione anticipata per i lavoratori precoci.
L’articolo 1, commi 179 e 199, della Legge n. 232 del 2016, prevede le medesime causali di cessazione del rapporto di lavoro per l’accesso all’indennità di APE sociale e alla pensione precoci in qualità di disoccupato.
Come previsto dalla Circolare n. 62 del 25 maggio 2022 in materia di APE sociale, le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro per “mancato superamento del periodo di prova” e per “cessazione dell’attività aziendale” rientrano tra le causali di cui al citato articolo 1, comma 199, lettera a) della L. n. 232/2016, anche per l’accesso alla pensione anticipata per i lavoratori precoci.
Si ricorda inoltre che, con riferimento all’accertamento dello stato di disoccupazione richiesto dal medesimo articolo 1, comma 199, lettera a), ai fini del riconoscimento della pensione anticipata precoci, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n. 150/2015, e di cui all’articolo 4 del D.L. n. 4/2019.