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I datori di lavoro, entro il prossimo 30 giugno, dovranno far utilizzare ai propri dipendenti le ferie residue riferite all’anno 2012.
Il D.lgs 66/2003 prevede che la durata minima delle ferie sia di quattro settimane annuali, due delle quali devono essere godute entro il 31.12 dell’anno di maturazione, mentre le restanti due entro 18 mesi.
Entro il 30 giugno, quindi, le aziende dovranno fare i conti con le ferie residue e non godute maturate nell’anno 2012.
Il mancato godimento delle ferie entro i termini di legge, comporta una sanzione pecuniaria che va da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 4.500,00, oltre al versamento da parte del datore di lavoro dei contributi Inps, salvo differenti previsioni del contratto applicato.