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Il Disegno di Legge di Bilancio 2024, ormai giunto al termine del suo iter, prevede sostanziali modifiche alla soglia di esenzione in capo al lavoratore a seguito dell’assegnazione dei fringe benefit.
L’articolo 1, commi 16 e 17, del Disegno di Legge di Bilancio 2024 approvato al Senato in data 22 dicembre modifica - solamente per il periodo d’imposta 2024 - la soglia di esenzione per l’assegnazione dei fringe benefit da parte del datore di lavoro.
In particolare, dal punto di vista quantitativo, il limite di esenzione sarà di € 1.000 per tutti i dipendenti, mentre la soglia passa a € 2.000 in presenza di figli a carico. Questo secondo limite si applica, alla luce del comma 17 del D.D.L. Bilancio, se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il Codice Fiscale dei figli.
Dal punto di vista oggettivo - per tutti i dipendenti (con o senza figli a carico) - il datore di lavoro potrà rimborsare, oltre al valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro ai propri lavoratori dipendenti per il pagamento:
La disposizione ha l’obiettivo di sanare il disallineamento generato dal Decreto Lavoro (Decreto Legge n. 48/2023) che prevedeva, per il periodo d’imposta 2023, una soglia di esenzione pari a € 3.000 (incluso il rimborso delle utenze) per i dipendenti con figli a carico, mentre per i dipendenti senza figli a carico era rimasta in vigore l’esenzione per soli beni e servizi, nel limite di € 258,23 (con l’esclusione delle utenze).
Per quanto riguarda l’inclusione delle utenze domestiche e le spese di affitto, è auspicabile un chiarimento chiarificatore dell’Amministrazione Finanziaria.
Per quanto riguarda le prime, si potrebbero considerare compatibili - stante l’analoga formulazione letterale della norma rispetto a quella prevista per il 2022 (art. 12 del D.L. 115/2022) e per il 2023 (art. 40 del D.L. 48/2023) - i chiarimenti già forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 35/E/2022.
Alla luce della richiamata prassi, rileverebbero anche le utenze per uso domestico (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento) intestate al condominio che vengono ripartite fra i condomini, per la quota rimasta a carico del singolo condomino (cfr. Circolare n. 35/2022, § 2.1).
Sempre secondo i chiarimenti forniti dall’Ufficio per la normativa in vigore nel 2022 e 2023, sarebbe possibile comprendere nel perimetro applicativo delle norme anche le utenze per uso domestico per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell'immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfettario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniugi e familiari, sempre a condizione che tali soggetti sostengano effettivamente la relativa spesa. Resta fermo che, in tale ultima ipotesi, il locatore che viene rimborsato delle spese sostenute per le utenze non potrà, a sua volta, beneficiare dell'agevolazione in commento per le medesime spese, in quanto queste ultime, poiché oggetto di rimborso, non possono essere considerate effettivamente sostenute.
Il datore di lavoro dovrà acquisire e conservare, per eventuali controlli, la relativa documentazione per giustificare la somma spesa e la sua inclusione nel limite di cui all'articolo 51, comma 3, del TUIR. In alternativa, il datore di lavoro può acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, di cui riporti gli elementi necessari per identificarle, quali ad esempio il numero e l'intestatario della fattura (e, se diverso dal lavoratore, il rapporto intercorrente con quest'ultimo), la tipologia di utenza, l'importo pagato, la data e le modalità di pagamento.
In ogni caso, al fine di evitare che si fruisca più volte del beneficio in relazione alle medesime spese, è necessario che il datore di lavoro acquisisca anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la circostanza che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri. Resta fermo che tutta la documentazione indicata nella predetta dichiarazione sostitutiva deve essere conservata dal dipendente in caso di controllo da parte dell'Amministrazione Finanziaria.
Come anticipato, dovrà essere chiarito quali voci includere nelle spese per l’affitto. La norma fa riferimento a “spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa”.
Nell’ambito del Dossier Servizio studi Senato e Camera, in merito al riferimento alla “prima casa”, è stato indicato di valutare l’opportunità di specificare se essa corrisponda alla nozione fiscale di abitazione principale, oggetto di intervento da parte della Sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 12 settembre 2022-13 ottobre 2022.
Riguardo alle spese per il contratto di locazione, il Dossier del Senato chiede di valutare l’opportunità di specificare se siano comprese, oltre all’importo del canone di locazione, anche le eventuali spese relative alle imposte di registro e di bollo.
Da ultimo segnaliamo che tale novità andrà coordinata con il nuovo art. 51 comma 4 lett. b) del TUIR, come modificato dall’articolo 3, commi 3-bis e 3-ter, del Decreto Anticipi (Decreto Legge n. 145/2023), convertito con la Legge n. 191/2023, con effetti già dal 2023, in base al quale in caso di concessione diretta di prestiti ai dipendenti (o del diritto di ottenerli da terzi), il fringe benefit è costituito dal 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito e l’importo degli interessi calcolato al tasso effettivamente praticato al dipendente sui prestiti.
L’esenzione riservata alla quota di interessi sul mutuo della prima casa dovrà essere letta anche alla luce della disposizione che prevede una detrazione dall’imposta lorda dei medesimi interessi, pari al 19%, per un importo non superiore a € 4.000, ai sensi dell’art .15 comma 1 lett. b) TUIR.