Seleziona qualsiasi testo e clicca sull'icona per ascoltarlo!
Redazione
pacchetto-ortofloro-plus L’Assegno di Inclusione

Please publish modules in offcanvas position.

dal 2024 debutta un nuovo strumento di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale: l'assegno di inclusione (adi). questa misura nazionale è stata introdotta dal decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. l'adi si presenta come un sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, mirato a favorire il reinserimento delle fasce deboli nel tessuto sociale e lavorativo. destinatari e struttura dell'adi. l'adi è indirizzato alle fasce più vulnerabili della popolazione italiana. essa consiste in un sostegno economico condizionato alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e inclusione sociale e lavorativa. l'assegno si suddivide in due parti: un’integrazione del reddito familiare (quota a) e un sostegno per i nuclei residenti in abitazione locata (quota b). modalità di erogazione e durata. il beneficio economico ha inizio dal mese successivo alla sottoscrizione del patto di attivazione digitale del nucleo familiare (pad) con esito positivo dell'istruttoria. in caso di presentazione della domanda entro gennaio e sottoscrizione del pad nello stesso mese nel 2024, il beneficio decorrerà da gennaio, ma sempre subordinato all'esito positivo dell'istruttoria. l'erogazione avviene mensilmente tramite una carta di pagamento elettronica (carta di inclusione o carta adi) per un periodo massimo di diciotto mesi, con possibilità di rinnovo per ulteriori dodici mesi previa sospensione di un mese. al termine di ciascun periodo di rinnovo, è obbligatoria la sospensione di un mese. requisiti e domanda. l'adi è accessibile a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare. tale strumento è rivolto principalmente all'inclusione di nuclei con membri con disabilità, minorenni, persone di almeno sessant'anni o individui in condizione di svantaggio assistiti da servizi socio-sanitari certificati dalla pubblica amministrazione. i richiedenti devono soddisfare requisiti di cittadinanza, soggiorno e residenza, con almeno cinque anni di residenza in italia, di cui gli ultimi due in modo continuativo. i requisiti economici riguardano un valore dell'isee non superiore a euro 9.360. inoltre, è richiesto:. un valore del reddito familiare inferiore a una soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza dell’adi; tale valore è fissato in 560 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza dell’adi, nel caso in cui il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza;. un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini dell’isee, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini dell’imposta municipale propria (imu) non superiore a 150.000 euro, non superiore a 30.000 euro;. un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell’isee (ad esempio, depositi, conti correnti, ecc., al lordo delle franchigie), non superiore a: 6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente;. 8.000 euro per i nuclei composti da due componenti;. 10.000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti (soglia aumentata di 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo). “ai fini dell’individuazione della soglia del reddito familiare per l’accesso alla misura fissata in 6.000 euro annui (o in 7.560 euro annui per i casi sopra indicati) moltiplicati per la scala di equivalenza, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera b) n. 2 del decreto legge n. 48/2023, dal reddito familiare sono detratti i trattamenti assistenziali inclusi nell’isee e sommati a tutti quelli in corso di godimento che saranno rilevati nell’isee, da parte degli stessi componenti, fatta eccezione di quelli percepiti in ragione della condizione di disabilità e per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. nel reddito familiare così considerato sono, inoltre, incluse le pensioni dirette e indirette, in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, con decorrenza successiva al periodo di riferimento dell’isee in corso di validità, fermo restando quanto previsto dal decreto del presidente del consiglio dei ministri n. 159 del 2013 in materia di isee corrente. inoltre, nel calcolo del reddito familiare non si computa quanto percepito a titolo di assegno di inclusione, di reddito o pensione di cittadinanza o di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà” (circolare inps 105/2023). ulteriori requisiti e obblighi. sono previsti ulteriori requisiti come l'assenza di detenzione di beni patrimoniali e la non residenza in strutture a totale carico pubblico. altri obblighi riguardano la non sottoposizione a misure cautelari, la non condanna nei dieci anni precedenti e l'adempimento all'obbligo di istruzione per beneficiari di età compresa tra 18 e 29 anni. procedure e scadenze. la domanda di adi può essere presentata telematicamente attraverso il sito dell'inps, presso enti patronati o centri di assistenza fiscale. dopo la presentazione, i dati saranno disponibili nel sistema informativo di inclusione sociale e lavorativo (siisl), dove si dovrà sottoscrivere il pad del nucleo familiare. i beneficiari devono poi registrarsi sulla piattaforma siisl e sottoscrivere il pad, che consente l'invio automatico dei dati del nucleo familiare ai servizi sociali del comune di residenza. i beneficiari sono tenuti a presentarsi per un primo appuntamento presso i servizi sociali entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del pad, altrimenti l'erogazione è sospesa. lo scorso 15 dicembre il ministero del lavoro e delle politiche sociali, con un comunicato stampa, ha dato notizia che le domande per l’adi possono essere presentate già a partire dal 18 dicembre. successivamente con la circolare 105 del 16 dicembre, l’inps ha fornito le prime indicazioni sulla nuova misura. la circolare di 27 pagine è articolata in 16 punti. tra le precisazioni offerte dalla circolare vi è quella sulla composizione del nucleo familiare. l’inps ha infatti precisato, ai fini del riconoscimento dell'adi, che il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del presidente del consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e si applicano le seguenti disposizioni:. i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora autorizzati a risiedere nella stessa abitazione;. i componenti già facenti parte di un nucleo familiare, come definito ai fini dell'isee, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione;. i soggetti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere costituiscono sempre un nucleo familiare a sé, anche ai fini dell'isee. inoltre, ai sensi dell’art. 3, comma 5 del citato d.p.c.m. n. 159/2013, il figlio maggiorenne non convivente con i genitori, ma a loro carico ai fini irpef, nel caso in cui non sia coniugato e non abbia figli, è attratto nel nucleo familiare dei genitori. conclusioni. attraverso una combinazione di sostegno economico e percorsi di inclusione, si cerca di offrire un aiuto mirato alle famiglie più bisognose. con requisiti chiari e procedure definite, l'adi si propone come uno strumento efficace per promuovere un benessere sociale più equo e sostenibile che non determina le distorsioni prodotte dal c.d. “reddito di cittadinanza”. redazione ©riproduzione riservata
Chiudi lettore contestuale