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Redazione
pacchetto-ortofloro-plus Le Tabelle ACI 2025

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sul supplemento ordinarion. 42 alla gazzetta ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2024, sono state pubblicate le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli, elaborate dall’aci, necessarie ai fini della determinazione del compenso in natura per i veicoli concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti. le nuove tabelle tengono conto delle modifiche apportate dalla legge n. 207/2024, c.d. “legge di bilancio 2025”, alle modalità di determinazione del fringe benefit per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, con il passaggio dal precedente sistema basato sulle emissioni di anidride carbonica, ad un nuovo sistema basato sulla tipologia di alimentazione del veicolo. in breve le tabelle aci 2025, pubblicate il 30 dicembre 2024, introducono un nuovo calcolo del fringe benefit per veicoli in uso promiscuo ai dipendenti, basato sulla tipologia di alimentazione anziché sulle emissioni di co2. dal 1° gennaio 2025, i veicoli elettrici saranno tassati al 10%, gli ibridi plug-in al 20% e gli altri al 50% delle tariffe aci per 15.000 km annui. per veicoli immatricolati prima del 2025 resta il sistema basato sulle emissioni. i costi aziendali sono deducibili al 70%. modalità di determinazione del fringe benefit autoveicoli. l’assegnazione dei veicoli d’impresa in uso promiscuo (ossia, per finalità aziendali e personali) origina una remunerazione in natura, da valorizzare e sottoporre a tassazione e contribuzione previdenziale in capo al lavoratore dipendente assegnatario. l’autoveicolo aziendale assegnato al dipendente esclusivamente per esigenze lavorative non origina, invece, alcun benefit in capo al lavoratore. in tale ipotesi, pertanto, il veicolo è soggetto alle ordinarie restrizioni fiscali applicabili alle auto aziendali (ossia, deducibilità dei costi nel limite del 20% e, in linea generale, detrazione iva limitata al 40% per l’azienda). al fine di incentivare la diffusione di autoveicoli a ridotto impatto ambientale, l’art. 1, comma 47, legge n. 207/2024, c.d. “legge di bilancio 2025”, è intervenuto sull’art. 51, comma 4, lett. a), tuir, prevedendo che, in caso di assegnazione di veicoli aziendali in uso promiscuo, il fringe benefit sia calcolato assumendo percentuali forfetarie basate sulla tipologia di alimentazione del veicolo, da applicare al costo chilometrico indicato dalle tabelle aci moltiplicato convenzionalmente per 15.000 chilometri, al netto dell’eventuale corrispettivo a carico del lavoratore dipendente. in particolare, i fringe benefit che emergono dalla concessione in uso promiscuo di veicoli di nuova immatricolazione, con contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2025, devono essere tassati in base a un nuovo sistema di valorizzazione convenzionale collegato all’alimentazione del veicolo, così come di seguito riepilogato. alimentazione veicolo. fringe benefit tassabile. veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica. 10% dell’importo delle tariffe aci corrispondenti a una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km. veicoli elettrici ibridi plug-in. 20% dell’importo delle tariffe aci corrispondenti a una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km. altri veicoli. 50% dell’importo delle tariffe aci corrispondenti a una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km. gli importi in esame devono essere assunti al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente e ragguagliati ad anno. dunque, per i veicoli di nuova immatricolazione, ossia immatricolati dal 1° gennaio 2025, i cui contratti di assegnazione in uso promiscuo sono sottoscritti a partire dalla stessa data, occorre quindi individuare, in base della tipologia di alimentazione del veicolo concesso in uso promiscuo, la percentuale applicabile ai fini della determinazione del fringe benefit. differentemente, in attesa di opportuni chiarimenti ufficiali, si ritiene che, qualora l’assegnazione del mezzo di trasporto riguardi un veicolo già immatricolato nel 2024 o in anni precedenti, anche se l’assegnazione avviene dopo il 1° gennaio 2025, trovino comunque applicazione le regole precedenti, ossia la valorizzazione secondo la classe di emissione di anidride carbonica (di seguito riepilogata). emissioni veicolo. fringe benefit tassabile. veicoli con valori di emissione di co2 inferiori a 60g/km. 25% dell’importo delle tariffe aci corrispondenti a una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km. veicoli con valori di emissione di co2 superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km. 30% dell’importo delle tariffe aci corrispondenti a una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km. veicoli con valori di emissione di co2 superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km. 50% dell’importo delle tariffe aci corrispondenti a una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km. veicoli con valori di emissione di co2 superiore a 190 g/km. 60% dell’importo delle tariffe aci corrispondenti a una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km. di conseguenza, le nuove tabelle aci 2025 individuano, in base alla tipologia di alimentazione del veicolo, gli importi dei fringe benefit in apposite colonne, distinte in base alle percentuali applicabili, introducendo anche le nuove percentuali del 10% per i veicoli elettrici e del 20% per quelli ibridi plug-in. data immatricolazione. data assegnazione. valorizzazione benefit. entro il 31 dicembre 2024. entro il 31 dicembre 2024. emissioni di co2. entro il 31 dicembre 2024. dal 1° gennaio 2025. emissioni di co2 (*). dal 1° gennaio 2025. dal 1° gennaio 2025. alimentazione del veicolo. (*) è opportuno attendere conferme ufficiali. l'importo forfetario ottenuto con il sistema di valorizzazione convenzionale collegato all’alimentazione del veicolo (o alle emissioni di co2 per i veicoli immatricolati prima del 1° gennaio 2025) prescinde da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo e dalla reale percorrenza. è quindi irrilevante che il dipendente sostenga a proprio carico tutti o taluni degli elementi che sono considerati nel costo di percorrenza fissato dalle tabelle aci; tuttavia, se il dipendente è tenuto a corrispondere un prezzo o un canone per il godimento dell'autovettura in uso promiscuo, il fringe benefit è costituito dalla differenza tra l'ammontare del valore determinato in modo forfetario e il corrispettivo corrisposto dal dipendente (per cui non emerge alcun fringe benefit imponibile qualora il corrispettivo sia superiore al valore forfetario). il costo di percorrenza del veicolo è determinato su base annua e deve essere quindi ragguagliato al periodo, espresso in giorni, in cui è assegnato in uso promiscuo, indipendentemente dal suo effettivo utilizzo. il valore dell’autovettura ad uso promiscuo, si ricorda, è da considerare al fine della soglia limite di esenzione dei fringe benefit, pari, per il triennio 2025 - 2027, a 1.000 euro annui, innalzati a 2.000 euro per i lavoratori con figli a carico. in materia di veicoli elettrici si ricorda che, con risposta interpello n. 421/2023, l’agenzia delle entrate ha precisato che i rimborsi erogati dal datore di lavoro al proprio dipendente per le spese di energia elettrica finalizzata alla ricarica domestica delle auto elettriche o ibride assegnate in uso promiscuo costituiscono reddito di lavoro dipendente da assoggettare a tassazione, non essendo configurabili come fringe benefit (si veda la nostracircolare 624/2023). riflessi fiscali in capo al datore di lavoro. in conclusione, si rammenta che ai sensi dell’art. 164, comma 1, lett. b-bis), tuir, i costi sostenuti per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta (ossia, per la metà più uno dei giorni che compongono il periodo d'imposta del datore di lavoro), sono deducibili dal reddito d’impresa in misura pari al 70%. peraltro, per i veicoli assegnati in uso promiscuo non trovano applicazione i limiti al costo fiscale previsti per i veicoli aziendali in genere (pari a 18.075,99 euro). ad esempio, nel caso di acquisto di un’autovettura avente un costo pari a 40.000 euro, concessa in uso promiscuo a un dipendente, la stessa è deducibile anche per il costo che eccede la soglia di 18.075,99 euro. per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta, le spese per l'acquisto di carburante per autotrazione sono deducibili, sempre nella misura del 70%, a condizione che siano effettuate mediante carte di credito, di debito, prepagate o con altri strumenti simili. in materia di iva, i veicoli acquistati (o acquisiti in leasing e noleggio) dal datore di lavoro e poi concessi in uso promiscuo ai dipendenti a fronte del pagamento di un corrispettivo, si considerano utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’attività d’impresa. pertanto, la messa a disposizione del veicolo al dipendente, dietro pagamento di uno specifico corrispettivo, legittima l’integrale detrazione dell’imposta (sempreché non sussistano limitazioni alla detrazione) da parte del datore di lavoro. al fine di evitare possibili distorsioni (ossia, la detrazione integrale dell’iva e il riaddebito al dipendente di una somma inferiore al valore di mercato), l’art. 13, comma 3, lett. d), d.p.r. n. 633/1972, prevede che la base imponibile dell’operazione, da fatturare con iva, non possa essere comunque inferiore al fringe benefit (da tassare in capo al dipendente ai fini irpef), comprensivo delle somme eventualmente trattenute al dipendente e al netto dell’iva nello stesso importo inclusa. inoltre, trattandosi di operazione dietro corrispettivo, il datore di lavoro è sempre tenuto a esercitare la rivalsa. è dunque necessario che la base imponibile del riaddebito sia almeno pari al valore del fringe benefit determinato ai fini della tassazione in capo al dipendente. qualora la parte di corrispettivo fatturata al dipendente sia inferiore al fringe benefit convenzionale, l’impresa è tenuta ad assolvere l’imposta, mediante autofattura, sulla quota residua (al fine di beneficiare dell’integrale detrazione dell’iva sui costi sostenuti per l’autovettura). se il veicolo è assegnato senza la corresponsione di alcuna somma da parte del dipendente, l’iva afferente all’acquisto e all’utilizzo dell’autoveicolo è detraibile, da parte dell’impresa, nella misura limitata del 40%. in tale ipotesi, la messa a disposizione del veicolo è irrilevante ai fini dell’iva e non è quindi richiesta l’emissione della fattura. secondo parte della dottrina, tuttavia, poiché l’agenzia delle entrate riconosce l’ipotesi di assolvimento dell’imposta a mezzo di autofattura da parte dell’impresa quale strumento di integrazione del corrispettivo addebitato al dipendente (fino al raggiungimento del valore del fringe benefit), in caso di assenza di corrispettivo richiesto al dipendente per l’utilizzo promiscuo del mezzo, è possibile presumere che l’impresa possa continuare a detrarre l’iva nella misura del 100% qualora assolva l’imposta, mediante autofattura, sull’intero importo del fringe benefit convenzionalmente determinato. redazione ©riproduzione riservata
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