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L’Accordo Stato - Regioni del 17 aprile 2025 chiarisce finalmente le modalità formative per i preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ammettendo la videoconferenza sincrona salvo che per i moduli pratici. Viene così superata l’incertezza generata dalla Legge n. 215/2021 e dalla mancata adozione tempestiva dell’Accordo previsto dal D.Lgs. n. 81/2008.
Con l’accordo nella Conferenza Stato - Regioni sono definite le modalità di svolgimento della formazione dei preposti in ambito di salute e sicurezza sul lavoro. Autorizzato l’utilizzo della videoconferenza, ad eccezione delle attività pratiche che devono svolgersi in presenza.
Con l’adozione dell’Accordo Stato - Regioni dello scorso 17 aprile 2025, si apre una nuova fase per la formazione dei preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Un passo atteso da tempo, dopo che la Legge n. 215/2021 aveva già delineato un quadro normativo più stringente per questa figura chiave della prevenzione aziendale, apportando rilevanti modifiche all’art. 19 del D.Lgs. n. 81/2008 e introducendo nuovi obblighi formativi.
La normativa del 2021 aveva, infatti, rafforzato le responsabilità in capo ai preposti, stabilendo la necessità di una formazione mirata, specifica e periodica, in coerenza con le previsioni dell’Accordo di cui al comma 2, secondo periodo, dell’art. 37, D.Lgs. n. 81/2008, da emanarsi entro il 30 giugno 2022. Tuttavia, tale Accordo ha visto la luce solo a distanza di tre anni, sollevando, nell’attesa, dubbi interpretativi e incertezze applicative per le imprese.
Uno degli interrogativi principali riguardava la decorrenza delle disposizioni di cui al comma 7-ter dell’art. 37, D.Lgs. n. 81/2008, introdotto proprio dalla Legge n. 215/2021, che stabilisce l’obbligatorietà della formazione in presenza e la cadenza almeno biennale dell’aggiornamento formativo dei preposti. Poiché tale comma richiama espressamente il comma 7, che a sua volta rimanda all’Accordo di cui al comma 2, secondo periodo, ne è derivata una complessa questione interpretativa: le nuove modalità erano da intendersi immediatamente operative o subordinate all’effettiva adozione dell’Accordo?
Un chiarimento in tal senso era già stato fornito dalla Circolare n. 1/2022 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, secondo cui, in assenza dell’Accordo, restava in vigore la disciplina previgente. A fare ulteriore chiarezza è intervenuta la Legge n. 52/2022, di conversione del D.L. n. 24/2022, che, con l’art. 9-bis, ha previsto la possibilità di erogare la formazione obbligatoria anche in modalità a distanza (videoconferenza sincrona), salvo per i moduli che prevedono addestramenti o prove pratiche, i quali devono svolgersi esclusivamente in presenza.
La questione, tuttavia, torna attuale con l’adozione dell’Accordo del 17 aprile 2025, che nella Parte IV, punto 3.5, precisa che per la formazione dei preposti è ammessa sia la modalità in presenza sia la videoconferenza sincrona, escludendo unicamente l’e-learning. Si è dunque posto un ulteriore quesito: che sorte ha avuto il comma 7-ter dell’art. 37, D.Lgs. n. 81/2008, che prescriveva la sola modalità in presenza?
L’Accordo parrebbe implicitamente disapplicare tale previsione normativa, in quanto non la recepisce né la richiama. Si potrebbe quindi dedurre che il comma 7-ter dell’art. 37, D.Lgs. n. 81/2008, non abbia mai trovato concreta applicazione: inizialmente, per la mancata adozione dell’Accordo a cui era subordinato, successivamente, per effetto della Legge n. 52/2022 che ha introdotto una disciplina più flessibile.
Tuttavia, occorre sottolineare che un Accordo Stato - Regioni, per quanto rilevante sul piano operativo, non può abrogare o modificare disposizioni di legge, come ribadito dalla giurisprudenza. Tale Accordo riveste piuttosto un valore probatorio nella verifica dell’adempimento degli obblighi formativi, ma non può sovrapporsi alla legge in termini gerarchici.
Pertanto, l’unica interpretazione coerente è quella che valorizza la successione temporale delle fonti normative, dando prevalenza alla Legge n. 52/2022, posteriore alla Legge n. 215/2021, e al suo art. 9-bis, che ha introdotto una disciplina transitoria (e ora sostanzialmente confermata dall’Accordo 2025), secondo cui la formazione può svolgersi anche in videoconferenza sincrona.
Un’ultima osservazione riguarda un refuso contenuto nel testo dell’Accordo del 17 aprile 2025 che, al punto 3.2 della Parte IV, fa riferimento alla “Legge n. 52/2019”, anziché alla corretta “Legge n. 52/2022”, la quale rappresenta, invece, il fondamento normativo attuale della formazione a distanza.
In ogni caso, l’Accordo Stato - Regioni ha finalmente fornito una cornice operativa certa per la formazione dei preposti, confermando la possibilità di svolgimento in videoconferenza sincrona, salvo per i moduli pratici, e contribuendo a superare l’incertezza normativa generatasi negli anni precedenti. Tuttavia, rimangono alcuni profili di criticità, specie sul piano della gerarchia delle fonti e della coerenza interpretativa delle norme vigenti.