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La Legge n. 300/1970, (cd. Statuto dei Lavoratori) tutela la libertà e la dignità dei lavoratori all’interno dei luoghi di lavoro. In particolare, l’articolo 4 disciplina l’installazione e l’utilizzo di impianti di videosorveglianza e di altri strumenti che possano comportare un controllo a distanza dell’attività dei lavoratori dipendenti, ammettendone l’impiego solo in presenza di specifiche condizioni stabilite dalla legge.
Si tratta di strumenti particolarmente delicati poiché incidono sulla sfera privata dei lavoratori e possono essere adottati esclusivamente per finalità legittime, quali esigenze organizzative e produttive, sicurezza sul lavoro o tutela del patrimonio aziendale, nel pieno rispetto delle garanzie procedurali e della normativa sulla privacy.
Alla luce dei più recenti chiarimenti forniti dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, l’utilizzo di tali strumenti è consentito solo se i lavoratori vengono preventivamente informati sulle modalità di funzionamento degli impianti e sull’eventuale svolgimento di controlli, nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali.
L’installazione degli impianti è subordinata alla procedura sindacale o, in assenza di accordo, all’autorizzazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro. In presenza di rappresentanze sindacali (RSA o RSU) occorre stipulare un accordo; in caso di mancato accordo, è necessario richiedere l’autorizzazione all’ITL. Per le imprese con più unità produttive site in diverse province, ma sotto la stessa sede territoriale dell’INL, è sufficiente presentare un’unica istanza presso uno degli ITL competenti, purché motivazioni e caratteristiche dell’impianto siano identiche (Nota INL 26 maggio 2025, n. 4757).
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro e la giurisprudenza hanno fornito chiarimenti di rilievo sull’utilizzo degli impianti di controllo: non sono ammissibili apparecchi installati a insaputa dei lavoratori, neppure se non ancora attivati; le registrazioni ottenute in violazione delle procedure previste dalla normativa non assumono alcun valore probatorio.
L’INL precisa, inoltre, che le imprese che intendono installare impianti di allarme o antifurto, finalizzati alla tutela del patrimonio aziendale e dotati di videocamere che registrano esclusivamente in caso di intrusione, possono ottenere l’autorizzazione senza necessità di istruttoria, in quanto tali dispositivi non comportano alcun controllo diretto né preterintenzionale sull’attività del personale.
La violazione delle disposizioni relative ai controlli a distanza può comportare conseguenze di rilievo, tra cui l’inutilizzabilità delle prove raccolte, l’insorgere di responsabilità penali a carico del datore di lavoro e la possibile configurazione di condotta antisindacale. Si raccomanda, pertanto, prudenza e attenzione in tutte le fasi di valutazione e di installazione di tali impianti.