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La Sentenza n. 40/2025 del Tribunale di Enna ribadisce che l’onere di provare l’effettiva esistenza del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura grava sul lavoratore che richiede la disoccupazione agricola. Nel caso esaminato, l’INPS aveva disconosciuto il trattamento di disoccupazione agricola ritenendo fittizio il rapporto di lavoro dichiarato dal lavoratore. Il bracciante ricorrente non è riuscito a dimostrare con prove idonee la realtà, la durata e l’onerosità del rapporto, poiché l’iscrizione negli elenchi agricoli assume solo valore indiziario quando l’INPS contesta la fittizietà del rapporto di lavoro.