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L’art. 10-bis, comma 2, D.L. n. 92/2025, ha previsto, per le sospensioni o le riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2025, che la CISOA per intemperie stagionali sia riconosciuta agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) e agli operai agricoli a tempo determinato (OTD), anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto, a prescindere dal raggiungimento del requisito di 181 giornate lavorative.