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La Legge n. 197/2022 ha introdotto, in via sperimentale per il biennio 2023 - 2024, la disciplina del lavoro occasionale in agricoltura, c.d. “LOAgri”, al fine di contrastare il lavoro irregolare e semplificare il reperimento di manodopera per le attività stagionali che caratterizzano il comparto agricolo.
Ora, con la “Legge di Bilancio 2026”, tale peculiare tipologia di rapporto di lavoro è posta a regime a partire dall’anno 2026.
La Legge n. 197/2022 ha introdotto, per il biennio 2023 - 2024, il lavoro occasionale in agricoltura (c.d. “LOAgri”) per contrastare il lavoro irregolare e semplificare il reperimento di manodopera stagionale. Con la “Legge di Bilancio 2026”, questa tipologia contrattuale diventa permanente a partire dal 2026.
Come noto, al fine di limitare il fenomeno del lavoro irregolare, consentendo alle imprese agricole di avvalersi di modalità semplificate per il reperimento di manodopera da impiegare, in particolare, nelle attività stagionali, l’art. 1, commi da 343 a 354, Legge n. 197/2022, ha introdotto, in via sperimentale per il biennio 2023 - 2024, la disciplina del lavoro occasionale in agricoltura, c.d. “LOAgri”.
Con Circolare n. 102/2023, l’INPS ha reso importanti chiarimenti circa gli aspetti operativi del nuovo strumento, precisando, tra l’altro, gli specifici codici contratto da esporre nel flusso Uniemens-PosAgri.
In seguito, l’art. 23, Legge n. 182/2025, ha prorogato la disciplina del lavoro occasionale in agricoltura fino al 31 dicembre 2025.
Ora, come annunciato in un nostro precedente intervento, l’art. 1, comma 156, Legge n. 199/2025, c.d. “Legge di Bilancio 2026”, pone a regime la disciplina del lavoro occasionale in agricoltura a decorrere dall’anno 2026.
In considerazione dell’espresso riferimento normativo alle “attività stagionali”, l'utilizzo di tale peculiare tipologia contrattuale è limitato alle sole attività agricole stagionali e, quindi, a lavorazioni, incluse quelle afferenti alle attività connesse, che si svolgono in particolari periodi dell'anno in funzione del ciclo biologico delle piante e degli animali, come, ad esempio, la molitura del grano, delle olive, la vinificazione, la potatura o la raccolta dei prodotti agricoli.
Di conseguenza, è da escludersi l'applicabilità di tale istituto alle mansioni impiegatizie che possono essere svolte presso un'impresa agricola, essendo applicabile alle sole mansioni previste nei contratti collettivi degli operai agricoli stipulati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.
Le prestazioni di lavoro occasionale agricolo possono essere rese da particolari categorie di soggetti che non abbiano avuto, ad eccezione dei pensionati, alcun rapporto di lavoro, a tempo determinato o indeterminato, in agricoltura nei tre anni precedenti all'instaurazione del rapporto di lavoro occasionale.
Tra questi, in particolare, rientrano:
Il datore di lavoro, prima dell’inizio del rapporto di lavoro, è tenuto ad acquisire un’autocertificazione resa dal lavoratore in ordine alla propria condizione soggettiva. L’INPS, a sua volta, provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle eventuali prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionale agricolo.
Il venire meno, nel corso della durata del rapporto di lavoro, dei suddetti requisiti soggettivi, che legittimano la stipulazione del contratto di LOAgri, implica la risoluzione automatica dello stesso. In tali casi, è onere del lavoratore fornire tempestiva comunicazione al datore di lavoro circa l’avvenuta perdita dei requisiti.
Il beneficiario delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL può svolgere prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura, entro il limite di 45 giornate di prestazione per anno civile, senza che ricorra l’obbligo di comunicare all'INPS il compenso derivante dalle stesse.
Peraltro, in caso di svolgimento di prestazioni occasionali in agricoltura in concomitanza alla fruizione di prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, i compensi derivanti dalle prestazioni occasionali sono interamente cumulabili con tali indennità che non sono, quindi, soggette a sospensione, abbattimento o decadenza.
I contratti di LOAgri possono essere stipulati esclusivamente da datori di lavoro operanti nel settore economico dell'agricoltura che siano iscritti, quali datori di lavoro agricoli, alle specifiche Gestioni previdenziali INPS.
Di conseguenza, alle agenzie di somministrazione è vietata l'assunzione di operai da somministrare a imprese utilizzatrici.
La durata del contratto può avere un arco temporale di vigenza di massimo 12 mesi, fermo restando il limite massino di 45 giornate di effettivo lavoro. Dunque, i 45 giorni di durata massima, si calcolano indicando le giornate presunte di lavoro effettivo all’interno di un contratto “aperto” che può avere una durata massima di 12 mesi.
Come sopra anticipato, anteriormente all’inizio della prestazione di lavoro occasionale, i datori di lavoro agricoli sono tenuti a verificare la sussistenza dei requisiti legittimanti l'assunzione, mediante l'acquisizione di un'autocertificazione resa dal lavoratore attestante la propria condizione soggettiva, nonché a inoltrare al competente Centro per l'impiego la comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro.
Sul punto si evidenzia che è possibile stipulare un contratto LOAgri di durata fino a 12 mesi e inviare una sola comunicazione obbligatoria al Centro per l'impiego, pur essendo il contratto eseguibile nel limite di 45 giornate annue per singolo lavoratore.
Nella comunicazione obbligatoria, i 45 giorni di prestazione massima consentita si computano prendendo in considerazione esclusivamente le presunte giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto. Inoltre, l'obbligo di informativa da rendere al lavoratore ai sensi dell'art. 1, D.Lgs. n. 152/1997, si intende soddisfatto con la consegna al lavoratore della comunicazione di assunzione.
L'obbligo di iscrizione dei lavoratori nel Libro unico del lavoro può avvenire in un'unica soluzione, anche alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente, su base settimanale, quindicinale o mensile, sulla base delle tariffe retributive previste dalla contrattazione collettiva.
In ogni caso, i compensi devono essere erogati direttamente dal datore di lavoro con strumenti di pagamento tracciabili.
Per il lavoratore, le somme percepite sono esenti da IRPEF o da qualsiasi altra imposizione fiscale, non incidono sullo stato di disoccupato od inoccupato entro il limite, per anno civile, delle 45 giornate prestate e sono cumulabili con il trattamento pensionistico.
Per i cittadini extracomunitari, i compensi percepiti sono computabili, ai fini reddituali, per il rilascio del permesso di soggiorno.
La contribuzione versata dalle parti è utile ai fini di eventuali successive prestazioni previdenziali ed assistenziali, nonché per quelle di disoccupazione (anche agricola).
La contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola, che comprende anche quella contrattuale, deve essere versata all’INPS entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione, applicando, sui compensi che sono stati erogati, l’aliquota contributiva prevista per i “territori svantaggiati”.
Il superamento del limite massimo di 45 giorni di effettivo lavoro comporta la trasformazione del rapporto di lavoro occasionale in un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Inoltre, in caso di utilizzo di soggetti privi dei necessari requisiti, trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro per ciascun lavoratore al quale si riferisce la violazione, sempre che la violazione non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell’autocertificazione resa dal lavoratore. Non si applica la procedura di diffida di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 124/2004.