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Lo scorso 16 febbraio 2026, la Fondazione ENPAIA ha pubblicato una nota di chiarimento sulla disciplina del trattamento di fine rapporto a seguito delle novità introdotte dalla “Legge di Bilancio 2026”, che hanno modificato i parametri dimensionali da cui discende l’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS, ampliando considerevolmente la platea di datori di lavoro interessati da tale adempimento.
Tuttavia, ENPAIA ha confermato che le nuove disposizioni non riguardano impiegati, quadri e dirigenti agricoli, per i quali il relativo TFR continua a dover essere versato alla Fondazione.
Il 16 febbraio 2026, la Fondazione ENPAIA ha diffuso una nota di chiarimento riguardante il trattamento di fine rapporto (TFR), in seguito alle modifiche introdotte dalla “Legge di Bilancio 2026”, che hanno ridefinito i parametri dimensionali per l’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS, ampliando così la platea di datori di lavoro coinvolti. Tuttavia, ENPAIA ha precisato che le nuove disposizioni non si applicano ad impiegati, quadri e dirigenti agricoli, per i quali il TFR continua a dover essere versato alla Fondazione.
Come noto, l’art. 1, comma 203, Legge n. 199/2025, c.d. “Legge di Bilancio 2026”, ha ridefinito l’obbligo di conferimento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS (si veda la Circolare n. 121/2026).
In particolare, fermo restando che l’obbligo di conferimento ricorre soltanto qualora il lavoratore non aderisca a forme pensionistiche complementari, secondo le modalità di cui al D.Lgs. n. 252/2005, è stato significativamente modificato il relativo requisito dimensionale.
Allo stato attuale, l’obbligo non dipende più esclusivamente dalla dimensione occupazionale nell’anno di inizio dell’attività, ovvero dalla dimensione cristallizzata alla data del 31 dicembre 2006, ma anche dal raggiungimento della soglia dimensionale nelle annualità successive.
In particolare, con effetto dai periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2026, l’obbligo è esteso anche ai datori di lavoro che, negli anni successivi a quello di avvio dell’attività, abbiano raggiunto o raggiungano la soglia dimensionale prevista, calcolata sulla base della media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente a quello di riferimento.
Per il biennio 2026 - 2027, la soglia dimensionale è fissata a 60 dipendenti. Nelle annualità 2028 - 2031, invece, la soglia dimensionale è fissata a 50 dipendenti. Infine, dal 1° gennaio 2032 la soglia si riduce a 40 addetti, con un progressivo ampliamento della platea dei datori di lavoro obbligati.
Al fine di dirimere i dubbi interpretativi sorti tra le aziende datoriali ed i consulenti del lavoro riguardo all’ambito di applicazione delle nuove regole, lo scorso 16 febbraio 2026 la Fondazione ENPAIA ha pubblicato una nota di chiarimento sul proprio sito istituzionale.
Nella nota è stato precisato che le nuove disposizioni recate dalla c.d. “Legge di Bilancio 2026” non modificano il regime previdenziale applicabile a impiegati, quadri e dirigenti del settore agricolo.
Continua, infatti, a trovare applicazione il principio di cui alla Legge n. 296/2006 e successive modificazioni e, in particolare, del D.M. 30 gennaio 2007, secondo cui l’obbligo contributivo in esame non ricorre in relazione a impiegati, quadri e dirigenti del settore agricolo.
Per la generalità delle aziende agricole resta quindi confermato, a prescindere dalla dimensione aziendale, l’obbligo di versare alla Fondazione ENPAIA i contributi relativi al TFR dei propri impiegati, quadri e dirigenti, nonché di continuare ad applicare la disciplina previdenziale recata dalla Legge n. 1655/1962.
Le nuove regole per il conferimento del TFR al Fondo di Tesoreria interessano, invece, gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato.