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Con l’Ordinanza n. 6142 del 17 marzo 2026, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha affermato che la regolarità contributiva ai fini del DURC deve ritenersi sussistente anche quando l’istanza di rateizzazione, presentata entro i 15 giorni dall’invito alla regolarizzazione, venga accolta dall’INPS in un momento successivo. Il ritardo dell’Istituto, infatti, non può incidere negativamente sulla posizione del contribuente né comportare la decadenza dalle agevolazioni contributive fruite.