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Con l’approssimarsi delle ondate di calore estivo, il settore agricolo si conferma tra i più esposti al rischio da stress termico. I lavoratori agricoli operano per definizione all’aperto, in condizioni ambientali non modificabili, spesso con carichi fisici elevati e durante le ore più calde della giornata. In questo contesto, gli obblighi del datore di lavoro agricolo assumono una rilevanza particolare, tanto sul piano della prevenzione quanto su quello degli strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione dell’attività.
Con il consolidarsi delle ondate di calore come fenomeno ricorrente della stagione estiva, il settore agricolo si conferma tra i comparti produttivi maggiormente esposti al rischio da stress termico. I lavoratori operano all’aperto, con esposizione diretta al sole, carichi fisici elevati e senza alcuna possibilità di intervento sui parametri ambientali. In questo scenario, gli obblighi del datore di lavoro agricolo assumono una centralità peculiare, declinandosi su due piani distinti ma strettamente connessi: la prevenzione dei rischi per la salute e la corretta gestione degli strumenti di sostegno al reddito nei periodi di sospensione forzata dell’attività.
La disciplina generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, contenuta nel D.Lgs. n. 81/2008, si applica integralmente anche al settore agricolo. L’art. 28, D.Lgs. n. 81/2008, impone al datore di lavoro la valutazione di tutti i rischi presenti nell’ambiente di lavoro, inclusi quelli derivanti dall’esposizione a condizioni microclimatiche avverse. Il successivo art. 180, D.Lgs. n. 81/2008, estende tale obbligo all’analisi degli agenti fisici esterni, tra cui rientra a pieno titolo l’esposizione prolungata al calore solare.
Il Ministero del Lavoro, con il vademecum pubblicato il 20 luglio 2023, ha fornito indicazioni operative specifiche, confermando che il rischio da stress termico deve essere oggetto di valutazione documentata e di misure di prevenzione concrete e aggiornate.
In tale contesto normativo, il datore di lavoro agricolo è tenuto a redigere o aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) includendo una specifica sezione dedicata allo stress termico. La valutazione deve considerare le condizioni climatiche attese nel periodo estivo, la natura delle mansioni svolte - con particolare riguardo alle attività che comportano sforzo fisico intenso, come la raccolta, la potatura o la lavorazione del terreno - la fascia oraria di esposizione, con attenzione alla finestra più critica compresa tra le 12:30 e le 17:00, e le caratteristiche individuali dei lavoratori, quali età, stato di salute e condizioni fisiche generali.
Un elemento spesso sottovalutato riguarda la cosiddetta temperatura percepita: l’INPS ha chiarito che anche temperature inferiori ai 35 gradi possono giustificare l’accesso agli ammortizzatori sociali qualora la combinazione di calore, umidità e irraggiamento solare determini condizioni di rischio reale per i lavoratori.
Da ciò ne deriva che la valutazione del datore di lavoro non può limitarsi alla mera lettura del termometro, ma deve tenere conto degli indici biometeorologici complessivi.
A differenza degli ambienti chiusi, nei contesti agricoli all’aperto il datore di lavoro non può intervenire sui parametri ambientali, ma è comunque tenuto ad adottare un insieme articolato di misure organizzative e procedurali.
In primo luogo, è necessario designare un responsabile per il monitoraggio costante delle previsioni meteorologiche e per l’aggiornamento quotidiano della valutazione del rischio, anche attraverso strumenti come il portale worklimate.it, che fornisce mappe di rischio georeferenziate aggiornate in tempo reale.
Sul piano organizzativo, il datore di lavoro deve rimodulare gli orari di lavoro evitando l’esposizione nelle ore più calde, predisporre aree di riposo ombreggiate o climatizzate facilmente accessibili, garantire la disponibilità continua di acqua fresca e incoraggiare una corretta idratazione, nonché fornire dispositivi di protezione individuale adeguati, tra cui indumenti leggeri e traspiranti, copricapi e, ove necessario, protezioni solari.
È altresì obbligatorio formare e informare i lavoratori sui rischi legati allo stress termico, sui sintomi precoci del colpo di calore e sulle modalità di intervento in caso di emergenza. Il coinvolgimento del medico competente, ove nominato, è essenziale per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori più vulnerabili, in particolare quelli con patologie croniche o che assumono farmaci che riducono la tolleranza al calore.
Con l’approssimarsi dell’estate 2026, le Regioni Lazio e Toscana hanno adottato ordinanze specifiche che introducono divieti vincolanti per i datori di lavoro agricoli. La Regione Lazio ha vietato il lavoro all’aperto in condizioni di esposizione prolungata al sole nella fascia oraria 12:30 - 16:00, con efficacia immediata sull’intero territorio regionale e fino al 15 settembre 2026, con applicazione esplicita al settore agricolo e florovivaistico. La Regione Toscana ha adottato un provvedimento analogo, valido sino al 31 agosto 2026, con la precisazione che il divieto opera nei giorni in cui, nonostante le misure preventive adottate, il rischio per la salute dei lavoratori rimanga rilevante.
In entrambi i casi, il parametro oggettivo di riferimento è la mappa del rischio pubblicata sul portale worklimate.it, nella sezione dedicata ai “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” alle ore 12:00: il divieto si applica nei giorni in cui il livello di rischio risulta classificato come “ALTO”. La responsabilità della verifica quotidiana e della conseguente decisione di sospendere l’attività ricade interamente sul datore di lavoro, che è quindi tenuto a monitorare sistematicamente il portale nei mesi estivi.
Il 3 giugno anche l’Emilia Romagna ha firmato l’ordinanza: si veda a tal fine questo sito. In questo caso è previsto che da mercoledì 3 giugno e fino al 15 settembre 2026, nei giorni con livello di rischio 'Alto' sarà vietato lavorare in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle ore 12,30 alle 16.00 nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili e nei piazzali della logistica. E da quest’anno il divieto comprenderà anche il lavoro nelle cave e i rider, per la consegna merci con mezzi a pedalata anche assistita. È inoltre disposto l’anticipo e il posticipo di un’ora dei lavori dei cantieri edili e affini all’aperto sempre nel periodo compreso dall’ordinanza: si potranno svolgere attività rumorose temporanee in deroga ai regolamenti comunali. I sindaci e le sindache potranno ovviamente emettere proprie ordinanze.
Il settore agricolo presenta una struttura occupazionale peculiare, che si riflette direttamente sugli strumenti di tutela del reddito attivabili in caso di sospensione dell’attività per caldo eccessivo. La distinzione fondamentale è quella tra operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) e operai agricoli a tempo determinato (OTD).
Destinatari della Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA), disciplinata dal D.Lgs. n. 148/2015 e gestita dall’INPS, sono unicamente, ad eccezione di deroghe espressamente previste, gli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI).
La CISOA interviene in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa causata da intemperie stagionali ed eventi meteorologici avversi, categoria nella quale rientra senz’altro anche il caldo eccessivo. L’istituto è specificamente previsto per i lavoratori dipendenti delle imprese agricole che esercitano attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse ai sensi dell'art. 2135 c.c. Restano invece escluse dal campo di applicazione della CISOA le cooperative agricole e i loro consorzi che svolgono attività di manipolazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici ottenuti prevalentemente dall'attività propria o dei soci, ai quali continua ad applicarsi la disciplina ordinaria degli ammortizzatori sociali prevista per il settore industriale.
È evidente che la sospensione dell’attività per caldo eccessivo, pur tutelando la salute del lavoratore, può avere ricadute negative sul raggiungimento della soglia minima di giornate necessarie per maturare il diritto alla prestazione. Ciò rende ancora più importante, per il datore di lavoro agricolo, adottare una gestione oculata degli orari (anticipando, ad esempio, l’inizio dei turni nelle prime ore del mattino, ove possibile) in modo da limitare al minimo indispensabile le sospensioni nelle ore critiche.
Con specifico riferimento alla CISOA e, più in generale, agli strumenti di integrazione salariale previsti per il settore agricolo, l'inquadramento delle sospensioni dell'attività lavorativa dovute alle elevate temperature tra gli eventi oggettivamente non evitabili determina una maggiore tutela sia per le imprese sia per i lavoratori interessati.
La CISOA può essere riconosciuta ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato che abbiano maturato, presso la medesima azienda, almeno 181 giornate di lavoro nell'arco dell'anno. Per i lavoratori il cui rapporto di lavoro abbia avuto inizio o sia cessato nel corso dell'anno solare, la verifica di tale requisito non viene effettuata esclusivamente nell'anno di riferimento, ma può essere estesa ai dodici mesi precedenti o successivi alla data di assunzione o cessazione del rapporto, al fine di garantire una più ampia tutela del reddito.
Analogo criterio trova applicazione anche con riferimento al limite massimo di fruizione del trattamento, fissato in 90 giornate per ciascun anno solare. Nei casi di assunzione o cessazione intervenute nel corso dell'anno, il computo delle giornate integrabili viene infatti effettuato considerando anche i dodici mesi antecedenti o successivi alla data di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro.
La domanda va presentata tramite il servizio online, direttamente alla sede INPS di competenza, entro 15 giorni dall'inizio della sospensione dell'attività lavorativa nel suo insieme.
L'erogazione della prestazione avviene con riserva di successiva verifica dei requisiti occupazionali e contributivi richiesti dalla normativa. Qulora, a seguito dei controlli effettuati dagli enti competenti, emerga la mancanza dei presupposti necessari per il riconoscimento del trattamento, si procederà al recupero delle somme eventualmente erogate e risultate non dovute
In attesa delle istruzioni operative aggiornate che l’INPS dovrà emanare per la stagione estiva 2026, i datori di lavoro agricoli sono sin d’ora chiamati a verificare l’aggiornamento del proprio DVR, a strutturare le misure organizzative necessarie, a monitorare quotidianamente il portale worklimate.it e a predisporre la documentazione utile per eventuali richieste di integrazione salariale, distinguendo con attenzione la categoria contrattuale dei lavoratori coinvolti, da cui dipende la scelta dello strumento previdenziale corretto.