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Con la Risoluzione n. 22/E del 9 giugno 2026, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in materia di premi di risultato, precisando che il limite dei premi di risultato assoggettabili all’imposta sostitutiva, fissato a 5.000 euro dalla Legge n. 199/2025, trova applicazione anche nell’ipotesi in cui il lavoratore opti per la conversione del premio in beni e servizi di welfare aziendale.