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Con Circolare n. 67 del 18 giugno 2026, l’INPS ha reso noti gli importi dei contributi obbligatori dovuti per l’anno 2026 da coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali. L’Istituto conferma l’aliquota IVS nella misura del 24%, da applicare al reddito medio convenzionale giornaliero di 66,86 euro, e mantiene invariata la misura del contributo di maternità.
La novità di maggior rilievo riguarda la contribuzione INAIL, rivista al ribasso sia per le zone ordinarie che per i territori montani e svantaggiati, con il conseguente venir meno della riduzione precedentemente accordata. Il versamento dei contributi deve essere effettuato in quattro rate a mezzo modello F24; la prima rata è in scadenza il prossimo 16 luglio 2026.
Con Circolare n. 67/2026, l’INPS comunica i contributi 2026 dovuti da coltivatori diretti, coloni, mezzadri e IAP. Confermata l’aliquota IVS al 24% sul reddito medio convenzionale giornaliero di 66,86 euro e invariato il contributo di maternità, mentre scende la quota INAIL, sia per le zone ordinarie che per i territori montani e svantaggiati, con il venir meno della riduzione precedentemente accordata. Il versamento deve essere effettuato in quattro rate tramite modello F24, con prima scadenza il 16 luglio 2026.
Coma sopra anticipato, con Circolare n. 67 del 18 giugno 2026, l’INPS ha definito il quadro della contribuzione previdenziale e assicurativa dovuta per l’anno 2026 dai lavoratori agricoli autonomi, ossia dai coltivatori diretti (CD), dai coloni e mezzadri (CM) e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP).
Il quadro previdenziale resta invariato, cambia invece la quota assicurativa INAIL, rivista al ribasso e quindi destinata a ridurre l’onere contributivo complessivo a carico delle aziende del settore.
In ogni caso, la contribuzione IVS deve essere determinata applicando l’aliquota di finanziamento e di computo al reddito convenzionale annuo, individuato in funzione della classificazione dell’azienda in una delle quattro fasce di reddito previste dalla Tabella D, allegata alla Legge n. 233/1990 (come rimodulata dal D.Lgs. n. 146/1997 e convertita in euro dalla Circolare INPS n. 83/2002).
Il reddito convenzionale annuo di ciascuna fascia, ai sensi dell’art. 7, Legge n. 233/1990, si ottiene moltiplicando il reddito medio convenzionale giornaliero per il numero di giornate stabilito dalla medesima Tabella D, pari a 156 giornate per la prima fascia, 208 per la seconda, 260 per la terza e 312 per la quarta.
Per il 2026, il reddito medio convenzionale giornaliero, fissato dal Direttore generale per le Politiche previdenziali del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con il D.M. 22 maggio 2026, è pari a 66,86 euro.
L’aliquota da applicare resta confermata, senza distinzione in relazione all’ubicazione dell’azienda né all’età del soggetto obbligato, nella misura del 24%, già in vigore dal 2018; tale aliquota è comprensiva del contributo addizionale del 2% previsto dall’art. 12, comma 4, Legge n. 233/1990.
Alla contribuzione così calcolata si aggiunge il contributo addizionale per ogni giornata di iscrizione, dovuto ai sensi dell’art. 17, Legge n. 160/1975. Per il 2026 l’addizionale è fissata a 0,81 euro (in lieve aumento rispetto agli 0,80 euro del 2025), calcolata entro il limite massimo di 156 giornate annue per ciascuna unità attiva.
Continuano inoltre ad applicarsi, anche per il 2026, le disposizioni di cui all’art. 59, comma 15, Legge n. 449/997, che consentono ai lavoratori autonomi con più di sessantacinque anni di età, già titolari di pensione presso le gestioni dell’Istituto, di richiedere la riduzione del 50% dei contributi dovuti, secondo i chiarimenti già forniti con le Circolari n. 69/1998 e n. 138/1998 e con il Messaggio n. 3486/2025.
Resta invariato rispetto allo scorso anno il contributo destinato alla copertura degli oneri per le prestazioni di maternità, fissato nella misura annua di 7,49 euro per ciascuna unità iscritta alla Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, ai sensi dell’art. 82, D.Lgs. n. 151/2001.
L’elemento di maggiore novità della circolare riguarda la contribuzione INAIL, oggetto di revisione per effetto dell’art. 1, comma 2, D.L. n. 159/2025 e del Decreto interministeriale 1° aprile 2026.
A decorrere dal 1° gennaio 2026, le quote capitarie annue del contributo per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dovuto ai sensi dell’art. 4, Legge n. 852/1973, sono ridotte a 650 euro per le zone normali e a 450,12 euro per i territori montani e le zone svantaggiate.
Si tratta di una riduzione di rilievo, fino al 2025, infatti, il contributo dovuto da coltivatori diretti, mezzadri e coloni ammontava a 768,50 euro per le zone normali e a 532,18 euro per i territori montani e svantaggiati. Con l’introduzione della nuova misura cessa, di conseguenza, di trovare applicazione la riduzione della medesima contribuzione precedentemente prevista dall’art. 1, comma 128, Legge n. 147/2013.
Si ricorda, infine, che gli imprenditori agricoli professionali (IAP) restano esclusi dal versamento della quota capitaria annua per l’assicurazione INAIL, essendo tenuti ai soli contributi IVS, all’addizionale e al contributo di maternità.
Ai fini dell’individuazione delle aree che danno diritto al regime di sotto-contribuzione, l’Istituto richiama i consueti riferimenti normativi, ossia l’art. 9, D.P.R. n. 601/1973, per i territori montani, e l’art. 15, Legge n. 984/1977, per le zone agricole svantaggiate. La perimetrazione opera per tutte le categorie interessate (coltivatori diretti, coloni, mezzadri e IAP).
Il quadro delle aliquote e degli importi in cifra fissa applicabili per l’anno 2026, riportato nell’Allegato n. 1 alla circolare, può essere sintetizzato così come di seguito riepilogato.
|
CONTRIBUTO |
ZONE NORMALE |
TERRITORI MONTANI E ZONE SVANTAGGIATE |
|
Assicurazione IVS + addizionale IVS |
24% |
24% |
|
Addizionale giornaliera |
0,81 euro |
0,81 euro |
|
Indennità gravidanza e puerperio |
7,49 euro |
7,49 euro |
|
Assicurazione INAIL |
650 euro |
450,12 euro |
Combinando le aliquote con il reddito convenzionale di ciascuna fascia, l’Istituto riepiloga anche gli importi annui complessivamente dovuti dalle diverse categorie, distinti per zona e per posizione anagrafica.
|
CATEGORIA/ZONA |
FASCIA 1 |
FASCIA 2 |
FASCIA 3 |
FASCIA 4 |
|
CD/CM - Zone normali |
3.287,09 |
4.121,50 |
4.955,91 |
5.790,33 |
|
CD/CM - Zone montane/svantaggiate |
3.087,21 |
3.921,62 |
4.756,03 |
5.590,45 |
|
CD/CM - Ultra 65enni - Zone normali |
1.972,29 |
2.389,50 |
2.806,71 |
3.223,91 |
|
CD/CM - Ultra 65enni - Zone montane/svantaggiate |
1.772,41 |
2.189,62 |
2.606,83 |
3.024,03 |
|
IAP - Regime ordinario |
2.637,09 |
3.471,50 |
4.305,91 |
5.140,33 |
|
IAP - Ultra 65enni pensionati |
1.322,29 |
1.739,50 |
2.156,71 |
2.573,91 |
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Importi annui in euro. Per i CD/CM le cifre includono la quota INAIL, gli IAP ne sono esclusi. |
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Il pagamento della contribuzione deve essere effettuato in quattro rate, a mezzo modello F24, secondo le istruzioni che saranno rese disponibili nel Cassetto previdenziale del contribuente.
Le scadenze ordinarie sono fissate entro i seguenti termini:
Nel complesso, la circolare in esame conferma la stabilità dell’impianto previdenziale del comparto agricolo autonomo, con aliquota IVS invariata e contributo di maternità immutato, e introduce un alleggerimento dell’onere assicurativo INAIL che, pur a fronte del venir meno della precedente riduzione di legge, si traduce comunque in un minor esborso annuo per le aziende rispetto al 2025.