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Con il D. Lgs. 151/2015, uno dei quattro decreti attuativi del Jobs Act, sono state introdotte importanti semplificazioni in materia di denuncia di infortuni e malattie professionali.
I datori di lavoro del settore agricolo sono tenuti a denunciare gli infortuni dei lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato secondo le regole previste dal Testo Unico delle norme sugli infortuni e le malattie professionali (DPR 1124/1965); per quanto riguarda, invece, lavoratori agricoli autonomi, tale obbligo è posto in capo al titolare del nucleo di appartenenza dell’infortunato, sia per il proprio infortunio che per quello di eventuali coadiuvanti.
A partire da marzo 2016, però, sono entrate in vigore alcune semplificazioni. Come previsto dall’art. 21 del D. Lgs. 151/2015, il medico che presta la prima assistenza a un lavoratore agricolo ha l’obbligo di redigere il certificato e di trasmetterlo entro le ore 24 del giorno successivo, direttamente o tramite la struttura sanitaria, all’Inail.
Tale procedura comporta due importanti conseguenze: da un lato il lavoratore può assolvere all’obbligo di dare immediata notizia dell’infortunio al datore di lavoro tramite l’invio del numero identificativo del certificato, la data della sua emissione e i giorni di prognosi dati.
Contemporaneamente, il datore è esonerato dall’obbligo di trasmissione del certificato, in quanto tale attività è svolta dalla struttura sanitaria; nella denuncia di infortunio, quindi, sarà sufficiente indicare numero identificativo e data di rilascio del certificato. L’eventuale indicazione erronea non comporta il rigetto della denuncia e neppure eventuali sanzioni.
L’onere di presentare la denuncia di infortunio resta invariato: il datore deve presentarla entro due giorni dalla notizia dell’infortunio, per tutti quei casi in cui la prognosi sia superiore a 3 giorni. La mancata presentazione di tale denuncia comporta una sanzione da 1.290 a 7.745 euro.
In caso di infortunio per il lavoratore autonomo agricolo, il certificato medico continua a valere come denuncia nell’eventualità in cui l’infortunato sia impossibilitato a procedere alla denuncia nei termini, ferma restando la necessità di inoltrare la dovuta comunicazione per le relative finalità assicurative.
Sempre in caso di infortunio, è stato abolito l’obbligo generale del datore di inviare alla pubblica sicurezza una copia della denuncia di infortunio. L’obbligo permane, invece, per gli incidenti mortali e quelli con una prognosi superiore a trenta giorni.
Per quanto riguarda le malattie professionali, gli adempimenti obbligatori variano a seconda della categoria dei soggetti colpiti: per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato, il datore ha gli stessi obblighi e le stesse sanzioni del settore industria; il prestatore è tenuto a denunciare al datore la malattia entro 15 giorni dall’astensione dal lavoro causato dalla stessa. Entro 5 giorni dalla denuncia, il datore deve effettuare la relativa denuncia. In caso di mancata comunicazione, la sanzione varia da 1.290 a 7.745 euro.
Per i lavoratori a tempo determinato e per i lavoratori autonomi, la denuncia della malattia professionale viene obbligatoriamente fatta dal medico che presta la prima assistenza, tramite la compilazione di uno specifico modulo che funge da certificato e da denuncia, modulo da inviarsi telematicamente all’Inail, direttamente o tramite la struttura sanitaria competente, entro 10 giorni dalla visita.