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Il D. Lgs. 148/2015, ormai ampiamente conosciuto come Jobs Act, ha apportato numerose novità in materia di lavoro andando a modificare diversi profili della disciplina e coinvolgendo praticamente tutti i settori.
L’agricoltura, in questo processo di rinnovamento della disciplina, risulta uno degli ambiti meno toccati dalla riforma, la quale ha fatta salva in maniera pressoché integrale la legge di riferimento in materia di sostegno al reddito nel settore agricolo, ossia la L. 457/1972.
L’art. 8 della predetta norma prevede la Cig agricola come sostegno ai lavoratori subordinati, sospesi temporaneamente dal lavoro per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore o al lavoratore stesso.
Per poter accedere alla Cig agricola si richiede il requisito minimo dello svolgimento, su base annuale (intesa come anno solare ovvero, se la prestazione è iniziata in corso d’anno, i 365 giorni precedenti), di oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda. Ai fini del raggiungimento del requisito vanno conteggiate anche le giornate di assenza per malattia, infortunio, assenza obbligatoria, gravidanza e maternità.
Inizialmente tali diritti erano stati attribuiti ai soli operai agricoli a tempo indeterminato (rif. L. 457/1972), poi concessi anche a impiegati e quadri (rif. art. 14, comma 2, della L. 223/1991).
Il D. Lgs. 148/2015 riporta “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro”. In merito si è espresso anche il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 17/2016, nella quale si spiega come l’art. 1 comma 1 del D. Lgs. 148/2015 rappresenti il nuovo principio generale per l’individuazione dei lavoratori beneficiari di tutti i trattamenti di cassa integrazione.
Gli aventi diritto di tale sostegno al reddito sono tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (operai, impiegati e quadri) compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante, esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio.
Possono accedere ai trattamenti di integrazione salariale:
La cassa integrazione agricola viene corrisposta ai lavoratori beneficiari che devono temporaneamente sospendere il loro lavoro per intemperie o altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori. In casi eccezionali è previsto l’uso della Cig agricola anche per esigenze di riconversione e ristrutturazione aziendale.
L’integrazione salariale prevista è pari all’80% della retribuzione media giornaliera corrisposta nel periodo mensile di paga precedente a quello in cui è terminata l’attività lavorativa. Da tale importo verrà poi decurtato il 5,84%.
L’importo massimo versabile da parte dell’azienda è pari a 971,71 euro, quando la retribuzione media mensile di riferimento è inferiore a 2.102,24 euro; se la retribuzione è superiore, l’importo massimo sarà di 1.167,91 euro.
Il sostegno al reddito potrà essere concesso fino ad un massimo di 90 giorni nell’anno solare, con l’esclusione di domeniche, festivi, ferie, riposi volontari, malattie, infortuni, scioperi o maternità.
Infine, si precisa che il datore di lavoro è tenuto ad anticipare ai lavoratori agricoli le prestazioni temporanee a carico dell’Inps, per portare poi in compensazione gli importi anticipati.
In caso di inadempimento del datore, l’Istituto previdenziale prima dovrà diffidare l’azienda a pagare entro 30 giorni. In caso di duratura inerzia, sarà l’INPS a provvedere al pagamento diretto e segnalare agli uffici di competenza l’inadempimento del datore di lavoro. Gli uffici provvederanno poi a quantificare l’eventuale conguaglio contributivo necessario e l’applicazione della relativa sanzione. L’inadempimento verrà segnalato anche alla Direzione Territoriale del Lavoro.