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Il lavoratore in malattia non può rientrare al lavoro prima della data prevista dal certificato medico, fatta salva la possibilità di procedere alla rettifica del documento da parte del medico.
Lo ha precisato la circolare INPS n. 79/2017.
Il documento di prassi emanato dall’istituto previdenziale ha fornito alcuni chiarimenti in materia di certificati di malattia, in particolare con riferimento alle ipotesi di rientro anticipato al lavoro.
Preliminarmente, va ricordato che il certificato medico è il titolo necessario per accedere a due tutele, ossia al diritto di assentarsi dal lavoro e a ricevere l’indennità. Come noto, la trasmissione dei certificati è, ad oggi, completamente informatizzata: essi devono essere trasmessi telematicamente all’INPS e al datore da parte del medico, il quale può emetterne in formato cartaceo solo in casi straordinari (ad esempio in assenza di connessione internet).
Nella circolare n. 79, l’istituto previdenziale denuncia un alto grado di inadempienza da parte dei medici dipendenti da strutture pubbliche o convenzionate, ricordando che il mancato invio telematico deve essere considerato come un illecito disciplinare punibile con sanzioni fino al licenziamento o alla decadenza dalla convenzione ai sensi dell’art. 55-septies del D. Lgs. 165/2001.
Il più importante dei chiarimenti contenuti nella richiamata circolare è quello relativo alla guarigione anticipata, ossia al caso in cui il lavoratore sia idoneo al lavoro prima del termine previsto dal certificato.
In questo caso, l’INPS ha precisato che è necessario procedere alla rettifica del certificato, così come avviene quando un soggetto prolunga la malattia. In caso di guarigione anticipata, la rettifica è un adempimento obbligatorio del lavoratore, dovuto sia nei confronti dell’INPS (perché viene meno il diritto all’indennità) che del datore del lavoro (ai fini della ripresa anticipata del lavoro).
La rettifica del certificato medico deve essere richiesta dal lavoratore prima della ripresa dell’attività lavorativa al medico che aveva redatto il primo certificato. In caso di inosservanza di tale obbligo, l’INPS potrà applicare al lavoratore le stesse sanzioni previste per le assenze ingiustificate a visita di controllo (dal 50% al 100% dell’indennità spettante).
La circolare INPS, infine, ricorda ai datori di lavoro che un lavoratore ancora in malattia, sulla base della prognosi risultante dal certificato medico, non può riprendere l’attività, in quanto ciò viola la normativa sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro (contenuta nel D. Lgs. 81/2008). Pertanto, se il lavoratore intende riprendere il lavoro prima del tempo, è necessario che regolarizzi la sua situazione tramite la rettifica del certificato di malattia.