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Orario parziale, uguali diritti: questo è il concetto di fondo contenuto nella sentenza n. 4069/2018 della Corte di Cassazione della Corte di Cassazione, che si è pronunciata su un interessante caso relativo ad una lavoratrice part time e al godimento dei permessi attribuiti dalla L. 104/1992.
Tale norma prevede il diritto, da parte del lavoratore, di usufruire fino ad un massimo di tre giorni di permesso al mese per l’assistenza a familiari con handicap gravi.
Nel caso oggetto di controversia, una lavoratrice svolgeva la sua prestazione a tempo parziale (part time verticale) e godeva dei richiamati “permessi 104” per tre giorni al mese per accudire il figlio disabile. Tuttavia, il datore di lavoro aveva ridotto a due giorni tali permessi, rimodulando il beneficio proporzionalmente in base alle istruzioni fornite dall’INPS nella circolare 133/2000.
Contro tale impostazione presentava ricorso la lavoratrice, che invocava il riconoscimento pieno dei diritti attribuitigli dalla legge, ritenendo scorretta la loro rideterminazione operata dal datore di lavoro.
Nei primi due gradi di giudizio, prima il Tribunale, poi la Corte di Appello hanno riconosciuto i diritti della lavoratrice, affermando che il suo diritto non poteva essere compresso a causa dell’orario di lavoro, in quanto ciò avrebbe integrato una condotta discriminante da parte del datore. Ciò è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione.
I giudici di legittimità hanno fondato la loro decisione sull’analisi testuale dell’art. 4 del D. Lgs. 61/2000 (il Testo Unico sul lavoro part time), il quale prevede un generale principio di non discriminazione del lavoratore a tempo parziale. Questi, infatti, non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno.
Nello specifico, la disciplina effettua una distinzione tra diritti e trattamento economico. Infatti, la norma stabilisce che, mentre i trattamenti economici (retribuzione, paga feriale, trattamenti per malattia, infortunio, ecc.) possono essere riproporzionati in funzione del minore orario di lavoro, lo stesso non vale per i diritti.
Per poter discriminare gli uni dagli altri, occorre fare riferimento agli interessi che le eventuali agevolazioni tutelano: se essi hanno natura prettamente economica, i diritti possono essere riproporzionati all’orario di lavoro; al contrario, se essi tutelano un interesse personale, essi non possono subire decurtazioni in base all’orario lavorativo svolto dal soggetto.
Pertanto, nel caso in esame, essendo i “permessi 104” finalizzati ad assicurare che, in via prioritaria, la continuità nelle cure e nell'assistenza del disabile si realizzino in ambito familiare, indipendentemente dall'età e dalla condizione di figlio dell'assistito, tali permessi non possono essere ridotti in caso di part time.