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L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la circolare n. 7 del 29/03/2018, è intervenuto nuovamente in merito alle corrette modalità di utilizzo del contratto di rete e le operazioni annesse l’assunzione di lavoratori dipendenti.
Il contratto di rete è uno strumento giuridico che consente a più imprese di aggregarsi tra loro, e collaborare in maniera organizzata, al fine di accrescere la propria competitività sul mercato. Il contratto può essere stipulato tra due o più imprenditori ai sensi dell’art. 2082 c.c.
L’INL ha voluto puntualizzare le modalità di utilizzo dei lavoratori dipendenti all’interno della rete, a causa delle numerose segnalazioni riguardanti il ricorso a sistemi di esternalizzazione dei dipendenti oppure anche la fornitura di servizi con evidenti violazioni normative in materia di somministrazione e distacco illecito di manodopera.
Il legislatore era già intervenuto in materia di distacco di personale all’interno del contratto di rete, precisando che “qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa, l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della rete”.
Ciò però non toglie il necessario ed obbligatorio rispetto degli altri requisiti insiti nell’istituto del distacco ovvero: a) temporaneità del distacco; b) esecuzione di una determinata attività lavorativa.
A questo si aggiunge l’obbligo, entro 5 giorni, del Datore di Lavoro di comunicare al Centro per l’Impiego il distacco mediante apposita comunicazione telematica.
La circolare dell’INL chiama il personale ispettivo a verificare quanto segue: