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Ci siamo occupati spesso in queste ultime settimane delle pratiche abusive utilizzate da numerosi datori al fine di ottenere illegittimi risparmi sul costo del lavoro. Tra queste, abbiamo già segnalato la diffusa prassi della fornitura di forza lavoro a basso costo da parte di alcune società cooperative, tramite appalti o somministrazione.
Un altro fenomeno molto diffuso è quello delle operazioni fittizie di somministrazione, appalto o distacco di lavoratori su scala internazionale. Come avviene il giro? Un’azienda italiana individua un lavoratore, ma anziché assumerlo direttamente lo fa assumere da un soggetto terzo, collocato in un Paese in cui i costi contributivi e le tutele sono inferiori.
Dopo l’”assunzione estera”, il lavoratore viene poi somministrato, distaccato o fornito all’azienda italiana in base ad un contratto di appalto. Attraverso tale procedura, il soggetto inizia a lavorare presso il falso richiedente/committente ad un costo significativamente inferiore rispetto ad un pari ruolo assunto, somministrato o distaccato da parte di un’azienda italiana.
Andiamo per ordine. In base al regolamento comunitario 883/2004, i lavoratori somministrati/distaccati da Stato membro all’altro, sono sottoposti alla legislazione del paese di provenienza, a patto che il periodo di tempo necessario non superi 24 mesi (periodo che potrebbe essere presto ridotto a 18 o addirittura a 12 mesi se il processo di revisione della Direttiva attualmente in corso giungesse a buon fine) ciò allo scopo di rendere agevole la gestione degli adempimenti nei confronti degli enti previdenziali, solo in caso di trasferimenti brevi. Da qui però nasce il comportamento illecito e l’abuso dello strumento.
Per tentare di inibire questo fenomeno fraudolento, l’Unione Europea ha emanato la Direttiva 2014/67/Ue, recepita dal nostro paese con il D.Lgs 136/2016 che ha introdotto nell’ordinamento italiano il cosiddetto “distacco transnazionale”. Tale definizione può essere applicata in tutti i casi in cui un’impresa, nell’ambito di una prestazione di servizi, invia in Italia uno o più lavoratori presso un’altra impresa, per un periodo limitato, in forza di un contratto di somministrazione, appalto o distacco.
Il D.Lgs 136/2016, in linea generale, riserva al lavoratore inviato in Italia tutti i diritti ed i doveri di chi svolge analoghe prestazioni sul territorio nazionale e prevede anche l’individuazione di alcuni indicatori volti a valutare la genuinità del distacco.
Se lo strumento è utilizzato abusivamente, in caso di contestazioni il “finto somministrato” dovrà essere considerato come un effettivo dipendente dell’impresa utilizzatrice.
Sempre al fine di massimizzare il livello di garanzia per i lavoratori, la disciplina prevede che chi manda lavoratori in Italia dovrà designare un referente domiciliato in Italia, a cui dovranno essere inviati tutti gli atti e i documenti relativi al rapporto di lavoro. Costui dovrà anche occuparsi di curare le relazioni sindacali per il soggetto, nonché inviare comunicazione preventiva al Ministero del Lavoro contenente i dati identificativi del rapporto entro le 24 del giorno antecedente l’inizio del distacco.