Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Tra le misure del decreto Dignità, una delle più importanti previste per il settore agricolo è l’attesa esclusione degli agricoltori esonerati dal novero dei soggetti obbligati all’invio dello spesometro.
Si tratta di un provvedimento di buon senso, che libera un’intera categoria da un adempimento estremamente gravoso per dei soggetti che, in base alla disciplina fiscale, non sono tenuti nemmeno alla tenuta della contabilità.
Se, da un lato, tale notizia non può che essere accolta con soddisfazione, dall’altro, ai fini del riconoscimento del requisito dell’agricoltore attivo, potrebbero insorgere seri problemi.
Come noto, per accedere ai contributi della PAC è necessario che ogni percipiente possieda almeno uno dei requisiti necessari per poter essere qualificato come agricoltore attivo.
Ricordiamo che tali parametri sono:
1. la percezione nell’anno precedente di pagamenti diretti sotto una certa soglia: 5.000 euro per le aziende prevalentemente ubicate in montagna e/o zone svantaggiate; 1.250 euro nelle altre zone;
2. l’iscrizione all’INPS, in qualità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (IAP) o colono o mezzadro;
3. la titolarità di partita IVAe, a partire dal 2016, la presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno precedente la presentazione della domanda unica;
Con riguardo al requisito di cui al punto numero 3, con la nota n. 6100 del 26 gennaio 2018, AGEA Coordinamento aveva precisato che ai fini della dimostrazione del requisito di attività, per gli agricoltori esonerati (non tenuti per legge alla presentazione della dichiarazione IVA) poteva essere presa come riferimento la comunicazione polivalente purché:
La richiamata nota AGEA Coordinamento, peraltro, fa riferimento alla comunicazione polivalente, la quale, dal 2017 è stata sostituita dalla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, il cosiddetto spesometro.
Tra gli operatori ci si è chiesti quindi se i principi della nota AGEA potessero essere estesi anche a tale adempimento o se occorresse operare un’interpretazione in senso restrittivo. Evidenziamo che larga parte degli interpreti sembra propendere per la prima ipotesi.
Accogliendo tale impostazione, l’abolizione dell’obbligo di presentazione dello spesometro in capo agli agricoltori esonerati (ossia quei soggetti che, nell’anno precedente, hanno realizzato un volume d’affari, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli compresi nella prima parte della Tabella A, non superiore a 7.000 euro) può generare problemi ai fini della dimostrazione del requisito di agricoltore attivo.
I soggetti interessati, infatti, non potranno più vantare tale requisito tramite la dimostrazione della titolarità della partita IVA agricola e l’invio delle comunicazioni (polivalenti o dei dati fattura che siano).
Per poter continuare a percepire i contributi comunitari, quindi, sarà necessario che gli agricoltori esonerati dimostrino di essere in possesso di uno degli altri requisiti sopra richiamati.
Laddove ciò non fosse possibile? Si ritiene che, in via transitoria, l’agricoltore esonerato possa comunque inviare lo spesometro secondo le modalità ordinarie e dimostrare la propria attività come avvenuto finora.
Da un punto di vista fiscale, infatti, l’invio dello spesometro potrebbe mettere in allerta l’Agenzia delle Entrate, ma non dovrebbe risultare elemento sufficiente per consentire eventuali contestazioni circa l’uscita dal regime di esonero.
Evidenziamo, però, che quella sopra evidenziata deve essere considerata una extrema ratio: laddove possibile, è consigliabile provare il proprio requisito di agricoltore attivo facendo riferimento ad uno degli altri requisiti. In caso contrario, si consiglia di valutare quest’ultima opportunità con molta attenzione.