Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Gli allevamenti di suini che non superano le 4 unità di capi allevati per l’ingrasso sono ad uso familiare, pertanto non è concessa la vendita degli animali allevati a privati.
La gestione della banca dati zootecnica, di competenza del Ministero della salute comprende le seguenti anagrafi:
Tale istituto ha la funzione di garantire la tracciabilità e la rintracciabilità degli animali e dei loro prodotti, la tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico, la programmazione dei controlli in materia di identificazione degli animali, l'erogazione e il controllo dei regimi di aiuto comunitari, le informazioni ai consumatori.
Da diversi anni l’Italia si è avvalsa della possibilità, prevista dalla direttiva 92/102/CEE che disciplina le anagrafi animali, di escludere dall’elenco dei detentori di animali le persone fisiche in possesso di un solo suino destinato al consumo personale o ad altri usi.
Tale deroga stata abrogata con decisione di esecuzione (UE) 2018/1669 la Decisione 2006/80/CE.
Conseguentemente, il Ministero della Salute con nota n. 0027957 del 9 novembre scorso ha precisato che: gli allevamenti con un solo suino rientrano nella definizione di “allevamento familiare”. Si tratta quindi di allevamenti che:
Pertanto, a questa tipologia di allevamenti si applicano le regole previste per gli allevamenti familiari di suini, cosicché sul portale della BDN è stato precisato che non è consentita la registrazione dell’uscita per vendita di un suino in autoconsumo.
In pratica quindi, agli allevamenti con un solo capo non è più consentita la vendita di suini a privati ma unicamente verso altri allevamenti registrati o verso macelli.
Al fine dell’acquisto di un suino da destinare alla macellazione per uso privato si dovrà comunicare all’allevatore il codice del macello di destinazione, presso il quale saranno ritirate le carni macellate.