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La normativa della PAC, fino al 2017 (ante Regolamento Omnibus), prevedeva che solo le fattispecie A “giovani agricoltori” e B “nuovi agricoltori” della riserva nazionale dovevano essere accolte integralmente; invece, le domande delle fattispecie C “zone montane” e D “zone svantaggiate” non venivano accolte, se il plafond della riserva nazionale non è sufficiente.
Con il Regolamento Omnibus, dal 2018, lo Stato membro ha potuto applicare una riduzione lineare dei titoli per coprire i fabbisogni di tutte le fattispecie della riserva nazionale, anche le fattispecie C e D.
Il decreto ministeriale n. 5465 del 7 giugno 2018, che attua a livello nazionale il Regolamento Omnibus, ha previsto che gli agricoltori che operano in superfici in zone montane (fattispecie C) e svantaggiate (fattispecie D) avranno diritto di accedere alla riserva nazionale.
A tal fine, AGEA è autorizzata a tagliare tutti i titoli di tutti gli agricoltori per soddisfare le domande delle fattispecie C e D.
Tuttavia, il decreto ministeriale prevede un limite massimo di taglio al valore dei titoli del 1,5%, per evitare di tagliare eccessivamente i titoli storici. Infatti, per accogliere tutte le potenziali domande che potrebbero provenire dalle fattispecie C e D sarebbe stato necessario un taglio lineare di tutti i titoli di circa il 14-18% (troppo penalizzante).
Gli agricoltori in zone montane e svantaggiate che hanno convenienza a presentare la domanda alla riserva nazionale sono di due tipologie:
Di conseguenza, le domande di accesso alla riserva nazionale nel 2018-2020 saranno moltissime e saranno soddisfatte solo parzialmente, visto che il taglio del valore dei titoli non potrà superare l’1,5%. Tali agricoltori potranno ripresentare la stessa domanda alla riserva nazionale ogni anno dal 2018 al 2020.
L’art. 10, comma 9, del DM 7 giugno 2018 n. 5465 stabilisce che – per le fattispecie C (zone montane) e D (zone svantaggiate) – l’accesso alla riserva nazionale è consentito una sola volta per la medesima superficie.
In altre parole, la stessa superficie non può più generare nuovi titoli o determinare l’incremento di quelli già detenuti dall’agricoltore, anche nel caso in cui la superficie sia stata trasferita e richiesta in aiuto da un altro soggetto.
Questo vincolo deve essere controllato da AGEA, per questo la Circolare AGEA n. 99245 del 20 dicembre 2018 istituisce di apposizione di un vincolo sulle superfici “bruciate” ovvero su cui non si può più chiedere l’accesso alla riserva nella fattispecie C e D.
vincolo può avere delle implicazioni importanti: ad esempio un proprietario affitta una superficie montana su cui l’affittuario richiede l’accesso alla riserva nazionale nella fattispecie C. La superficie è “bruciata” e, alla scadenza del contrato di affitto, il proprietario non può richiedere l’accesso alla riserva nazionale nella fattispecie C.
In sintesi, questa normativa permette a tutti gli agricoltori, con terreni in zone montane e svantaggiate, di accedere alla riserva nazionale; ma attenzione alle particelle “vincolate” o “bruciate”.
Allegato - Circolare AGEA n. 99245 del 20 dicembre 2018