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In base al Regolamento (UE) n. 543/2011 la vendita di prodotti ortofrutticoli è soggetta a norme di commercializzazione. Il D.L. 28 febbraio 2005, n. 22, recante interventi urgenti nel settore agroalimentare, e le modifiche introdotte successivamente con la Legge Comunitaria 2007 hanno attribuito ad Agea, avvalendosi dell’Agecontrol, la responsabilità dell’effettuazione dei controlli di conformità sui prodotti ortofrutticoli freschi.
Le norme di commercializzazione sono state introdotte per armonizzare le caratteristiche qualitative dei prodotti ortofrutticoli e fornire delle informazioni minime sugli stessi.
Indirettamente, tali disposizioni dovrebbero contribuire ad evitare una sleale concorrenza attraverso la migliore qualificazione delle caratteristiche dei prodotti ortofrutticoli freschi immessi sul mercato.
Le norme di commercializzazione si distinguono in norme specifiche, applicabili solo a determinati prodotti, e la norma generale di cui allegato n.1 parte A del Regolamento UE 543/2011 applicabile a tutti gli altri prodotti compresi nell’allegato n.1 parte IX del Reg. (CE) n. 1234/07.
E' soggetta a norme specifiche la commercializzazione dei seguenti prodotti:
La norma generale stabilisce le caratteristiche minime che ciascun prodotto deve possedere per essere commercializzato al fine di rispettare la condizione di qualità “sana, leale e mercantile” prevista dal Regolamento n. 1234/07.
Le fatture ed i documenti di accompagnamento, escluse le ricevute per il consumatore, devono riportare il nome ed il Paese di origine dei prodotti (esempio: “Origine ITALIA”), la categoria, la varietà e il calibro se necessario, o il tipo commerciale se ciò è richiesto dalle “norme specifiche”, oppure il fatto che il prodotto è destinato alla trasformazione. In tal caso, per le merci caricate alla rinfusa, sul documento di trasporto e sulla scheda collocata all'interno del mezzo, nonché sulle fatture e documenti di trasporto deve essere riportata l’appropriata dicitura: “prodotto destinato alla trasformazione”.
Per gli operatori che effettuano la vendita al minuto sulle cassette in esposizione della merce devono essere indicato il paese d’origine, la categoria e se del caso il calibro.
Per le cessioni di prodotti in altri Paesi dell’Unione Europea, per quantitativi superiori a una tonnellata, è necessario trasmettere ad Agecontrol, almeno 24 ore prima della spedizione, la “notifica di spedizione”.
Le notifiche di spedizione possono essere giornaliere, mensili o trimestrali; nel caso di notifiche mensili o trimestrali, l’operatore riceve dall’Agecontrol un numero di protocollo collegato al periodo a cui si riferisce la notifica, che deve essere riportato sui documenti accompagnatori della merce.
Gli operatori iscritti alla BDNOO che intendono importare o esportare prodotti da e verso Paesi Terzi alla UE devono richiedere all’Agecontrol il controllo delle merci ai fini del rilascio del “certificato di conformità”. Tale certificato risulta necessario all’espletamento delle pratiche doganali (la richiesta va presentata almeno 48 ore prima della spedizione della merce).
I controlli che i verificatori sono tenuti ad effettuare riguardano tra l’altro l'accertamento delle caratteristiche di qualità sulla base delle classificazioni in categorie commerciali (calibro e presentazione del prodotto, imballaggi, etichettatura).
Per i prodotti commercializzati nel mercato interno il controllo è focalizzato sull’identificazione delle partite, dei documenti e dei certificati che accompagnano la merce. Si tratta quindi sia di controlli documentali che di controlli effettivi sulla qualità del prodotto.
Ai prodotti destinati all'esportazione sono riservati i seguenti controlli:
Il certificato di conformità emesso dall'Agecontrol per tutte le spedizioni risultate conformi alla normativa, deve accompagnare la merce ed è documento necessario per l'effettuazione delle operazioni doganali di esportazione.
I controlli sono rivolti anche ai prodotti importati da Paesi Terzi e prevedono:
Infine, l’Agenzia ha il compito dell’aggiornamento della BDNOO (Banca Dati Nazionale degli Operatori Ortofrutticoli) e la gestione degli aspetti sanzionatori.
Ricordiamo che l’iscrizione alla BDNOO è obbligatoria per gli operatori che commercializzano prodotti ortofrutticoli freschi:
L’iscrizione deve essere effettuata entro 60 giorni dall’inizio dell’attività o dall’anno in cui si è verificata la condizione che obbliga all’iscrizione. Lo stesso termine di 60 giorni vige anche per modifiche e variazioni.