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Gli eventi straordinari che stanno pesantemente danneggiando le attività agricole in determinati territori e settori consentiranno il rinvio delle rate dei mutui. La moratoria consentirà di rinviare il pagamento delle rate fino al terzo anno successivo a quello in cui si è manifestata la calamità.
Avranno diritto di accedere alla moratoria gli imprenditori agricoli al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
Inoltre, vi potranno accedere anche le imprese colpite dal batterio della Xylella Fastidiosa e da altre fitopatie, purché le medesime aziende ricadano in “aree infette” individuate da provvedimenti emanati dalle autorità comunitarie, nazionali o regionali.
La modulistica per richiedere la moratoria è disponibile sul sito ISMEA.
Tranne il caso di posizioni riconducibili a usura ed estorsione, in cui la sospensione dei pagamenti sarà concessa secondo le modalità indicate nel relativo provvedimento giudiziale (con possibilità da parte di ISMEA di prevedere termini e condizioni più favorevoli al fine del rientro in bonis dell’utente), negli altri casi l’utente potrà richiedere il rinvio delle rate che scadono nell’anno in cui si certifica uno dei suddetti eventi fino a tre anni successivi.
Inoltre, il rinvio delle rate potrà essere richiesto ogni qualvolta nel corso del piano di ammortamento, si verifichino nuovi eventi calamitosi o nuove fitopatie accertati dalla autorità competenti.
Non saranno ostativi alla possibilità di richiedere la moratoria:
Qualora l’impresa non dovesse rispettare la rateizzazione rideterminata a seguito del rinvio operato ai fini della moratoria non si determinerà automaticamente la decadenza dal beneficio.
In tal caso la risoluzione del contratto di finanziamento potrà essere disposta solo al ricorrere delle condizioni negoziali originarie.
La rimodulazione dei finanziamenti, nel rispetto della normativa relativa agli aiuti di Stato, potrà avvenire con le seguenti modalità:
RINVIO E RIMODULAZIONE |
Sospensione del pagamento delle rate per un triennio (3 rate annuali o 6 rate semestrali) Possibilità di · convertire i termini della rateizzazione da semestrale ad annuale e viceversa · spostamento delle scadenze delle rate per adeguarle al ciclo di produzione aziendale. |
· Applicazione del tasso d’interesse del piano di ammortamento originario · Capitalizzazione delle rate sospese · Ridefinizione del piano di ammortamento a rate costanti per una durata fino a un massimo di quella originaria (a scelta dell’assegnatario) |
RINVIO E ALLUNGAMENTO Applicabile ai finanziamenti la cui durata originaria non sia già pari alla durata massima prevista per finanziamenti nello stesso regime |
· Capitalizzazione delle rate sospese al tasso del piano di ammortamento originario · Aumento del debito residuo risultante dal piano di ammortamento originario della capitalizzazione delle rate sospese (punto precedente) · Generazione di un nuovo piano di ammortamento, al tasso del piano di ammortamento principale, la cui durata, sommata alla durata del piano originario calcolata fino alla scadenza dell’ultima rata sospesa, sia pari alla durata massima prevista per i finanziamenti del medesimo regime |
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RINVIO ED ESTENSIONE La misura prevede l’estensione della durata del piano di ammortamento originario fino ad un massimo di un quinto della durata massima prevista dal regime originario |
· Capitalizzazione delle rate sospese al tasso del piano di ammortamento originario · Aumento del debito residuo risultante dal piano di ammortamento originario della capitalizzazione delle rate sospese (punto precedente) · La generazione di un nuovo piano di ammortamento la cui durata, sommata alla durata del piano originario calcolata fino alla scadenza dell’ultima rata sospesa, sia pari alla durata massima prevista per i finanziamenti del medesimo regime, aumentata di un quinto ed il cui tasso sia: · o pari a quello del piano di ammortamento originario fino alla scadenza della durata massima prevista per i finanziamenti del medesimo regime; · o pari a quello di mercato per il periodo residuale (un quinto della durata massima). |
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RINVIO E TRASLAZIONE Applicabile nel caso in cui il rinvio delle rate fosse relativo alle ultime tre annualità del finanziamento principale, ovvero per i casi usura o estorsione. |
· Capitalizzazione delle rate sospese fino alla data di scadenza del piano, al tasso del piano di ammortamento originario · Pagamento in unica soluzione, alla data di scadenza del piano di ammortamento originario delle somme oggetto della capitalizzazione |
Sulle rate oggetto del rinvio non saranno applicati interessi di mora.