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Anche per il 2019 è possibile richiedere un anticipo sui contributi PAC grazie al protocollo d’intesa stipulato tra MIPAAFT, AGEA e l’Associazione Bancaria Italiana.
Sull’argomento, l’istituto AGEA ha emanato il 14 marzo le istruzioni operative n. 19 che gli agricoltori dovranno seguire per richiedere, in accordo con un istituto convenzionato, l’anticipo dei contributi spettanti.
Una volta presentata la domanda viene prodotta automaticamente la stampa dei modelli che devono essere utilizzati per richiedere l’anticipo degli aiuti PAC. I modelli sono tre:
Ricevuti i moduli, l’agricoltore li presenta all’istituto di credito prescelto. Una volta che si giunge ad un accordo con la banca è possibile avviare la pratica nel SIAN, specificando gli elementi che caratterizzano il finanziamento (periodo, importo e tasso applicato).
Se non diversamente richiesto, l’IBAN dell’anticipazione su cui canalizzare i pagamenti sarà quello indicato nella domanda di aiuto.
Nel caso in cui l’agricoltore volesse attivare il finanziamento su un nuovo conto aperto presso la banca prescelta, dovrà inserire il nuovo IBAN nel Fascicolo Aziendale e modificare l’IBAN indicato nella Domanda di aiuto.
Ad oggi, già molti agricoltori hanno ricevuto dai vari organismi pagatori l’anticipo, pari al 70% dei pagamenti PAC 2018, e stanno aspettando il saldo della PAC che deve avvenire entro il 30 giugno 2019.
Ricordiamo, però, che l’erogazione del saldo è subordinata all’aggiornamento del Registro nazionale dei titoli che incide sul valore degli stessi. In altre parole, se dovesse mancare il plafond disponibile per attribuire i titoli dalla Riserva Nazionale, bisognerà tagliare tutti i titoli del 2018.
Per soddisfare le eventuali esigenze supplementari della Riserva Nazionale, infatti, i pagamenti a saldo delle domande PAC subiranno una riduzione cautelativa del 7%. In definitiva, il vero saldo avverrà solo dopo che Agea avrà terminato il ricalcolo di tutti i titoli.
Infine, riepiloghiamo le scadenze per presentare la domanda nella seguente tabella:
Entro il 15 maggio 2019 |
Domande iniziali |
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Entro il 31 maggio 2019 |
Domande di modifica |
Le domande di modifica possono essere presentate entro e non oltre il 10 giugno. In tal caso, dall’importo spettante si decurta l’1% per ogni giorno di ritardo. Le domande di modifica presentate oltre il 10 giugno sono considerate irrevocabili. |
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Entro il 10 giugno 2019 |
Domande tardive |
Dall’importo spettante si decurta: - L’1% per ogni giorno di ritardo - Il 3% per ogni giorno di ritardo nel caso in cui sia stata fatta richiesta di accesso alla riserva nazionale |
Le domande presentate oltre il 10 giugno sono considerate irrevocabili |
Entro il 10 giugno 2020 |
Comunicazione ex art. 4 Reg. (UE) n. 640/14; Comunicazione ex art. 8 Reg. (UE) n. 890/2014 |
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Le domande per cui l’organismo pagatore ha autorizzato il pagamento in maniera definitiva sono irrevocabili |