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AGEA, con la nota 51787 del 12 giugno 2019, ha fornito le disposizioni per la gestione del sistema delle anticipazioni introdotto dall’art. 10-ter del D.M. n. 5932/2019 in corso di pubblicazione.
Ricordiamo che, in base all’art. 10-ter, gli Organismi pagatori sono stati autorizzati ad attivare la procedura di anticipazione dei contributi da erogare agli agricoltori relativi alla Domanda Unica 2019 (Reg. UE 1304/2013).
L’importo dell’anticipazione è fissato nella misura del 50% degli importi risultati ammissibili all’aiuto nell’ambito dei regimi di cui all’allegato I del Reg. (UE) n. 1307/2013 per i quali siano stati ultimati i controlli amministrativi di ammissibilità entro il 31 luglio.
Nella circolare, AGEA ricorda che l’anticipazione non è ammessa nei confronti:
In merito all’ultimo punto, ricordiamo che rientrano nel regime degli aiuti di Stato - pertanto sono oggetto di verifica della rispettiva capienza nel RNA - i soli interessi calcolati per l’anticipazione concessa. Nella circolare AGEA è indicato che gli interessi sono calcolati applicando il tasso del 0,89% e saranno calcolati a decorrere dalla data di erogazione dell’anticipo fino al 30 giugno dell’anno successivo (30/06/2020).
Dato che entro il termine di erogazione non potranno essere ultimati necessari controlli di ammissibilità, sono altresì esclusi dall’anticipazione gli importi relativi al regime di pagamento dei giovani agricoltori (titolo III, capo 5 del Reg. UE 1304/2013) e alle misure del sostegno accoppiato (Titolo IV).
Inoltre, sono escluse dalla base di calcolo le superfici dichiarate in Domanda Unica a pascolo per le quali al 31 luglio non sarà possibile effettuare specifici controlli.
L’erogazione degli anticipi sarà comunque soggetta alla disciplina UE in materia di erogazione degli aiuti in ambito PAC. La soglia per l’acquisizione dell’informativa antimafia è quindi confermata in 25.000 euro, mentre per quanto riguarda gli adempimenti previsti in materia di regolarità contributiva, l’obbligo è assolto verificando l’assenza di iscrizioni nel Registro nazionale debitori.
La domanda deve essere presentata entro il giorno 15 maggio di ogni anno anche in presenza di eventuali proroghe dei termini di presentazione della Domanda Unica.
Per la sola campagna 2019, le domande potranno essere presentate entro il 20 giugno prossimo.
Le Domande Uniche interessate da modifiche trasmesse dopo il 20 giugno non potranno ricevere l’anticipazione. In tal caso le imprese dovranno attendere il mese di ottobre.
Allegato - Nota AGEA n. 51787 del 12 giugno 2019