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Il Decreto Ministeriale n. 6726 del 25 giugno 2019 stabilisce che i pagamenti accoppiati all’olivicoltura, relativi al 2018, saranno pagati anche senza la dimostrazione della produzione.
Il decreto evidenzia che “la produzione complessiva 2018 di olio nazionale, di circa 175 mila tonnellate, risulta inferiore del 47% rispetto alla media annua del periodo 2014/2017 che ammonta a circa 327 mila tonnellate, e che tale livello di produzione rappresenta il minimo mai registrato a far data dalla campagna 1995/1996”.
Tale diminuzione, già in sé rilevante, risulta più accentuata nelle Regioni dell’Italia centro-meridionale a maggiore vocazione olivicola, con un calo produttivo di oltre il 70% rispetto alla media annua sopra considerata per le Regioni Basilicata e Sardegna, di oltre il 60% in Calabria, di oltre il 50% in Puglia e Sicilia e tra il 30% ed il 40% in Campania, Lazio, Marche ed Abruzzo.
Gli agricoltori danneggiati da tali eventi depositano presso il proprio CAA apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale dichiarano di potersi avvalere del riconoscimento della causa di forza maggiore.
L’Organismo pagatore competente, con proprio provvedimento, anche cumulativo, accoglie le richieste.
L’Italia concede un importante sostegno accoppiato al settore dell’olio d’oliva (art. 27, Decreto Ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014). Il sostegno all’olivicoltura è articolato in tre tipologie:
Premio base: gli oliveti localizzati in Puglia, Calabria e Liguria ricevono un premio di base accoppiato.
Premio aggiuntivo: in aggiunta al premio di base, gli oliveti localizzati in Puglia e Calabria ricevono un premio aggiuntivo, per le superfici olivetate caratterizzate da una pendenza media e superiore al 7,5%.
Premio per l’olivicoltura di rilevanza economica, sociale, territoriale e ambientale: a differenza dei due premi precedenti, si applica sull'intero territorio nazionale ed è rivolta agli oliveti che aderiscono a sistemi di qualità DOP e IGP.
Il Decreto Ministeriale n. 2074 del 5 aprile 2017 stabilisce che il pagamento del premio accoppiato, dall’anno di domanda 2017, è destinato agli agricoltori in regola con le norme di cui all’articolo 5, comma 1, del Decreto del Ministero delle Politiche Agrarie e Forestali 23 dicembre 2013. Ovvero, il pagamento accoppiato all’olivicoltura sarà condizionato alla registrazione, da parte dei soggetti obbligati, delle produzioni olivicole nel registro telematico di cui ai decreti ministeriali 10 novembre 2009 e 23 dicembre 2013.
Qualora l’agricoltore non sia obbligato alla tenuta di predetto registro, la cessione di olive per la produzione di olio è dimostrata dalla registrazione effettuata dal soggetto che registra il carico delle olive, sia esso il frantoio (registro telematico tenuto dal frantoio di cui all’art. 2, comma 1, lettera a) del Decreto Ministeriale 23 dicembre 2013) o il commerciante di olive (di cui all’art. 2, comma 1, lettera i) del Decreto Ministeriale 10 novembre 2009, come modificato dall’articolo 1, comma 1, del D.M. 8 luglio 2015).
In pratica, per il percepimento del pagamento accoppiato alle superfici olivicole nel 2017 e anni seguenti, l’olivicoltore deve dimostrate una produzione su tali superfici olivicole, anche in quantità minima, visto che il Decreto Ministeriale non prevede una resa minima o un quantitativo minimo di olive.
Il requisito, ovvero la registrazione delle produzioni olivicole, deve essere soddisfatto nell’anno solare di presentazione della Domanda Unica, quindi entro il 31 dicembre di ogni anno.
Per il 2018, gli olivicoltori che non hanno avuto la produzione dell’’olio di oliva possono invocare le cause di forza maggiore, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 6426 del 25 giugno 2019.
Angelo Frascarelli