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Anche per il 2020, è consentito l’accesso alla riserva nazionale.
La recente Circolare AGEA n. 96517 del 17 dicembre 2019 ha consolidato in un unico testo tutte le disposizioni riguardanti la riserva nazionale.
L’accesso alla riserva nazionale è consentito per cinque fattispecie (vedi tabella).
Codifica Fattispecie |
Fattispecie |
Valore dei titoli da riserva |
A |
Giovane agricoltore |
Valore medio nazionale o aumento del valore dei titoli fino al valore medio nazionale. |
B |
Nuovo agricoltore |
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C |
Abbandono di terre |
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D |
Compensazione vantaggi specifici |
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F |
Provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie |
Il valore dei titoli è conseguente alla decisione giudiziaria o al provvedimento amministrativo. |
Le fattispecie più importanti sono “giovani agricoltori” (fattispecie A) e “nuovi agricoltori” (fattispecie B), le quali hanno diritto a ricevere l’assegnazione di titoli dalla riserva nazionale. Si ricorda che la domanda per la fattispecie A e B si può presentare una sola volta.
Anche gli agricoltori che operano in superfici in zone montane (fattispecie C) e svantaggiate (fattispecie D) hanno diritto di accedere alla riserva nazionale. Si ricorda che la domanda per la fattispecie C e D si può presentare una sola volta per la medesima superficie.
La recente Circolare AGEA n. 96517 del 17 dicembre 2019 non presenta novità; i requisiti per accedere alla riserva nazionale resteranno immutati nel 2020 e 2021 rispetto al 2018 e 2019, ovvero dopo il Regolamento Omnibus.
Il valore dei titoli assegnati alla riserva nazionale è pari al valore unitario nazionale dei titoli nell’anno di assegnazione. Nel 2020, l’importo sarà di circa 214 euro/ha, a cui aggiungere il pagamento greening e il pagamento giovani agricoltori.
Angelo Frascarelli