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Un’importante novità sulla PAC è contenuta nel recente decreto cosiddetto “Milleproroghe” (Decreto Legge 30/12/2019 n. 162 - Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica): fino al 31/12/2020, i contributi PAC non richiederanno la certificazione antimafia fino a 25.000 euro.
Questa proroga è molto importante, in quanto, senza di essa, i procedimenti di pagamento della PAC sarebbero stati messi a rischio.
L’applicazione della normativa antimafia riguarda tutti i beneficiari di fondi europei della PAC in favore degli agricoltori che detengono terreni.
Si precisa che, ai fini della verifica della ricorrenza dell’obbligo di richiedere la documentazione antimafia, come precisato nello specifico parere rilasciato dal Ministero dell’Interno, deve essere presa in considerazione la domanda di pagamento, rappresentando quest’ultima il momento giuridicamente rilevante per l’espletamento degli adempimenti antimafia.
Inoltre, ai fini dell’individuazione dell’importo, per verificare la ricorrenza dell’obbligo di richiedere la documentazione in questione, occorre far riferimento al valore complessivo della domanda di sostegno. Pertanto una domanda di 26.000 euro, seppure erogata in tre tranche, richiede la certificazione antimafia.
Nel caso dello Sviluppo Rurale, per le domande relative a impegni pluriennali, in caso di misure connesse alle superfici ed agli animali, occorre avere riguardo esclusivamente al valore della singola domanda di pagamento, mentre per le misure non connesse alle superfici ed agli animali, si deve considerare l’intero importo concesso, secondo le procedure degli Organismi pagatori in uso (Circolare AGEA n. 4435 del 22 gennaio 2018).
La normativa prevede che la Pubblica Amministrazione è tenuta alla verifica della documentazione antimafia, nei casi previsti dal D.Lgs. 6 novembre 2011 n. 159 (codice antimafia).
Fino al 18 novembre 2017, la certificazione antimafia era richiesta solamente per i beneficiari di pagamenti PAC o PSR superiori a 150.000 euro.
Nel 2017, a seguito del “protocollo Antoci”, sono stati modificati i casi in cui è richiesta la certificazione antimafia; più precisamente, l’art. 25, comma 1, lett. c), della L. 17 ottobre 2017, n. 161, ha aggiunto il comma 3-bis all’art. 83 del D.Lgs. n. 159/2011, stabilendo che la documentazione antimafia è sempre prevista:
Tale disposizione è entrata in vigore dal 19 novembre 2017. Pertanto, da questa data la Pubblica amministrazione, tra cui AGEA, è tenuta alla verifica della documentazione antimafia.
Il Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con L. 4 dicembre 2017, n. 172, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2017, entrata in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione, ha apportato ulteriori modifiche al D.Lgs. n. 159/2011 in materia di documentazione antimafia, introducendo il limite di 5.000 euro per i pagamenti relativi ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei, al di sotto del quale non è richiesta l’acquisizione dell’anzidetta documentazione.
L’art. 1, comma 1142, della L. 27 dicembre 2017 n. 205 ha dettato norme riguardanti l’applicazione degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 159/2011, in materia di acquisizione della documentazione e dell’informazione antimafia per i terreni agricoli. In particolare, è stata innalzata a 25.000 euro la soglia di applicazione della deroga per tutti i contributi erogati fino al 31 dicembre 2018.
Nel 2019, il Decreto Legge cosiddetto “Milleproroghe” ha prorogato l’esonero dalla presentazione del certificato antimafia per le domande di aiuto PAC inferiori a 25.000 euro fino al 31 dicembre 2019.
Il recente Decreto Legge Milleproroghe (Decreto Legge 30/12/2019 n. 162 - Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica) ha prorogato l’esonero dalla presentazione del certificato antimafia per le domande di aiuto PAC, inferiori a 25.000 euro, fino al 31 dicembre 2020.
Domande di pagamento: Data di presentazione |
Normativa |
Soglia |
Documentazione antimafia |
Fino al 18 novembre 2017 |
D.Lgs. 6 novembre 2011 n. 159 (codice antimafia) |
Fino a 150.000 euro |
No |
Oltre a 150.000 euro |
Si |
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Dal 19 novembre 2017 al 31 dicembre 2018 |
Art. 25, comma 1, lett. c), della L. 17 ottobre 2017, n. 161, ha aggiunto il comma 3-bis all’art. 83 del D.Lgs. n. 159/2011. Art. 1, comma 1142, della L. 27 dicembre 2017 n. 205. |
Fino a 25.000 euro |
No |
Oltre a 25.000 euro |
Si |
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Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 |
Art. 24, comma 1-bis, del Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° dicembre 2018, n. 132 |
Fino a 25.000 euro |
No |
Oltre a 25.000 euro |
Si |
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Dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 |
Decreto Legge 30/12/2019 n. 162 “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”. |
Fino a 25.000 euro |
No |
Oltre a 25.000 euro |
Si |
Angelo Frascarelli