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La Commissione UE, con il Regolamento di esecuzione UE 2020/501 del 6 aprile, preso atto dell’attuale situazione derivante dalla pandemia da COVID-19 e delle misure di restrizione della circolazione imposte negli Stati membri, ha disposto la possibilità per i singoli Stati di prorogare i termini di presentazione delle Domande Uniche e delle domande di aiuto o di pagamento.
In particolare, gli Stati membri potranno fissare un termine, non successivo al 15 giugno 2020, per la presentazione delle Domande Uniche e delle domande di aiuto o di pagamento.
Tale termine è fissato al 15 luglio 2020 esclusivamente per l’Estonia, la Lettonia, la Lituania, la Finlandia e la Svezia.
Per l’anno 2020 le modifiche alle Domande Uniche o alle domande di pagamento, a seguito dei risultati dei controlli preliminari, devono essere comunicate all’autorità competente entro il 30 giugno 2020. Per l’Estonia, la Lettonia, la Lituania, la Finlandia e la Svezia questo termine è fissato al 30 luglio.
Le domande di assegnazione di diritti all’aiuto o di aumento del valore di diritti all’aiuto, nell’ambito del regime di pagamento di base (art. 22, c. 1), non possono essere presentate oltre il 15 giugno 2020.
Angelo Frascarelli