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Nelle ultime settimane, sono stati emanati diversi provvedimenti per anticipare il più possibile i pagamenti della PAC.
Più precisamente, sono state programmate tre tipologie di anticipi:
La prima anticipazione è una novità assoluta; la seconda era stata già adottata nel 2019; la terza è ormai nota, perché è stata intrapresa tutti gli anni dal 2015.
La prima e la seconda anticipazione richiedono una domanda da parte degli agricoltori, la terza sarà attivata automaticamente da parte degli Organismi pagatori.
La prima forma di anticipazione è contenuta nel Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, il cosiddetto “Cura Italia”.
Il D.L. “Cura Italia” prevede un’erogazione anticipata della PAC, a maggio/giugno 2020, in misura pari al 70% del valore del rispettivo portafoglio titoli 2019. Possono ricevere questa anticipazione gli agricoltori:
La presentazione della richiesta dell’anticipazione non consente di cedere titoli a valere sulla campagna 2020 e successive sino a compensazione dell’anticipazione. In altre parole, gli agricoltori che beneficiano di quest’anticipazione non possono effettuare il trasferimento dei titoli nel 2020.
Gli aiuti connessi all’anticipazione sono erogati sotto forma di aiuti di Stato, autorizzati dalla Commissione Europea nel “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
La seconda forma di anticipazione era stata già introdotta nel 2019, ai sensi dell’art. 10-ter del D.M. n. 5932/2019, ed è stata prevista anche per il 2020, con il Decreto Ministeriale n. 3681 dell'8 aprile 2020. Questa anticipazione deve essere erogata entro il 31 luglio 2020.
L’importo è fissato nella misura del 50% degli importi risultati ammissibili all’aiuto nell’ambito dei pagamenti diretti della Domanda Unica 2020 (pagamento base, pagamento greening, pagamento giovani e pagamento piccoli agricoltori), per i quali siano stati ultimati i controlli amministrativi di ammissibilità.
Sono esclusi da tale forma di anticipazione:
In merito all’ultimo punto, ricordiamo che rientrano nel regime degli aiuti di Stato - pertanto sono oggetto di verifica della rispettiva capienza nel RNA - i soli interessi calcolati per l’anticipazione concessa.
Dato che entro il termine di erogazione non potranno essere ultimati necessari controlli di ammissibilità, sono altresì esclusi dall’anticipazione gli importi relativi al regime di pagamento dei giovani agricoltori (titolo III, capo 5 del Reg. UE 1304/2013) e alle misure del sostegno accoppiato (Titolo IV).
Inoltre, sono escluse dalla base di calcolo le superfici dichiarate in Domanda Unica a pascolo per le quali, al 31 luglio 2020, non sarà possibile effettuare specifici controlli.
L’erogazione degli anticipi sarà comunque soggetta alla disciplina UE in materia di erogazione degli aiuti in ambito PAC. La soglia per l’acquisizione dell’informativa antimafia è quindi confermata in 25.000 euro, mentre per quanto riguarda gli adempimenti previsti in materia di regolarità contributiva, l’obbligo è assolto verificando l’assenza di iscrizioni nel Registro nazionale debitori.
Il Reg. 2020/531 del 16 aprile 2020, allo scopo di dare più liquidità alle imprese, consente di erogare gli anticipi dei pagamenti diretti che saliranno dal 50 al 70%, mentre quelli dello sviluppo rurale passeranno dal 75% all'85%.
L’erogazione potrà avvenire dal 16 ottobre al 30 novembre 2020.
AGEA e gli Organismi pagatori possono pertanto pagare un anticipo del 70% dei pagamenti, a partire dal 16 ottobre 2020.
I pagamenti che possono essere oggetto di anticipo sono quattro:
Dal pagamento anticipato resterà escluso il pagamento accoppiato, in quanto - alla data del 16 ottobre - non saranno disponibili i dati nazionali per il conteggio degli importi.
Angelo Frascarelli