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La PAC prevede che le aziende agricole e zootecniche, per accedere al regime di pagamento, debbano sottostare al rispetto di regole la cui inadempienza può portare alla riduzione o all’esclusione dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale.
In particolare, le regole di condizionalità (CGO) e delle buone pratiche agronomiche ambientali (BCAA) sono attualmente contenute nel Regolamento (UE) 1306/2013, integrato dal Regolamento (UE) 640/2014, e si applicano alla PAC 2014/2020.
Il fine della “condizionalità” è quello di mantenere tutte le superfici in buone condizioni dal punto di vista sia agricolo che ambientale, tutelare la salute ed il benessere degli animali e la salvaguardia del loro habitat, nonché la tutela del suolo e delle acque. Appare quindi evidente che si tratta di misure virtuose che indirettamente producono un miglioramento alla salute dell’uomo e devono indurre anche le imprese agricole a trovare un compromesso tra l’impulso economico del massimo profitto e la tutela delle risorse ambientali ed animali.
Nel nostro Paese, con il D.M. 20 marzo 2020, è stata recentemente aggiornata la disciplina del regime di condizionalità e delle riduzioni ed esclusioni per le relative inadempienze dei beneficiari.
La disciplina è stata solo affinata ed adeguata agli orientamenti comunitari, ma non ha sostanzialmente subito degli stravolgimenti.
Il Decreto, oltre ad elencare i criteri di gestione obbligatori, definendo le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni nel rispetto degli articoli 93 e 94 del Regolamento (UE) 1306/2013 (CGO e BCAA), detta la disciplina attuativa e integrativa in materia di riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici, in caso di mancato rispetto dei requisiti di condizionalità. Inoltre, definisce le sanzioni applicabili ai beneficiari degli aiuti.
Il terzo comma dell’articolo 1 del D.M. 20 marzo 2020 indica che gli impegni e le sanzioni relative alla condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori (titolo V Reg. UE 1307/2013) e al sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR (art. 28, par. 9 e art. 34, par. 4 del Reg. UE 1305/2013).
Di fondamentale importanza per comprendere la corretta impostazione delle attività per il rispetto della condizionalità è l’allegato 1 al D.M. 20 marzo 2020, in cui sono indicate le regole di condizionalità, riportando le CGO e le BCAA fissati a livello nazionale.
Ai beneficiari degli aiuti soggetti a condizionalità (ad esempio: pagamenti diretti, PSR) che non rispettino le regole indicate nel suddetto allegato 1, si applica una sanzione amministrativa.
La riduzione o esclusione, prevista dall’art. 91 del Regolamento (UE) 1306/2013, è applicata in relazione all’insieme delle domande di aiuto o di pagamento presentate dal beneficiario nel corso dell’anno in cui si rileva l’inadempienza.
La riduzione o l’esclusione si applica solo nel caso in cui l’inadempienza sia imputabile ad atti od omissioni riconducibili al beneficiario e qualora sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
Nel caso di allevamenti, qualora il detentore ed il proprietario siano soggetti diversi ed entrambi siano titolari di domande di aiuto o pagamento soggette alle regole di condizionalità, il mancato rispetto di tali regole, relativamente alla gestione degli animali o dell’allevamento condiviso, determina la riduzione corrispondente all’infrazione rilevata sia nei confronti del detentore che del proprietario.
Ai sensi del comma 4, art. 6, del D.M. 20 marzo 2020, tale procedura si applica anche in caso di contratti associativi di soccida.
Ai fini del calcolo della riduzione od esclusione si tiene conto della gravità, della portata, della durata e della ripetizione dell’inadempienza constatata.
L’articolo 7 del Decreto prevede una distinzione nel caso di negligenza ed intenzionalità.
Le infrazioni sono valutate in funzione della portata della gravità e della durata con i seguenti valori:
Nel caso di allevamenti condotti in soccida, la nota MIPAAF 19245 del 5 luglio 2017 ha previsto che, al fine della valutazione della riduzione, qualora vengano riscontrate infrazioni allo stesso criterio per più detentori, facenti capo allo stesso proprietario, trovi applicazione il livello più elevato di valutazione.
Al fine del parametro della “ripetizione”, la nota 19245/2017, nel caso di infrazioni allo stesso criterio per più detentori, facenti capo ad un unico soccidante, occorre distinguere tra due casi descritti dal seguente esempio:
Ad un soccidante fanno riferimento dieci soccidari.
Nel caso in cui l'azienda subisca un nuovo controllo entro il triennio consecutivo (compreso l'anno del primo controllo) e sia riscontrata una nuova infrazione (di qualsiasi entità) ad uno qualsiasi degli impegni del criterio o norma oggetto di allerta tempestiva, si applica retroattivamente una riduzione non inferiore all'1%, in relazione all'anno della prima constatazione, durante l'applicazione del sistema di allerta tempestiva, a norma dell'articolo 39, comma 1, del Regolamento (UE) n. 640/2014 e la nuova infrazione è considerata ripetuta.
Si possono avere i seguenti casi:
Esempio