Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
In data 7 luglio 2020, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale 20 maggio 2020 "Criteri e modalità di ripartizione delle risorse del fondo di cui all’articolo 23-bis del Decreto Legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 (Fondo grano duro)”.
Esso prevede un sostegno per:
Le risorse del fondo ammontano a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, e 2022, oltre ai residui di stanziamento relativi all’esercizio finanziario 2019, pari a ulteriori 10 milioni di euro.
Il Decreto Ministeriale 20 maggio 2020 prevede un contributo:
L’aiuto, spettante a ciascuna impresa agricola, è commisurato alla superficie agricola, espressa in ettari, coltivata a grano duro, nel limite di cinquanta ettari.
Fermo restando il limite massimo di 100 euro ad ettaro, l’importo unitario dell’aiuto è determinato in base al rapporto tra l’ammontare dei fondi stanziati e la superficie totale coltivata a grano duro per la quale è stata presentata domanda di aiuto.
Un requisito fondamentale per l’accesso al contributo è la sottoscrizione di un contratto di filiera di durata almeno triennale, che doveva essere sottoscritto entro il 31 dicembre 2019.
Il contratto di filiera è un contratto tra i soggetti della filiera cerealicola, finalizzato a favorire la collaborazione e l’integrazione tra i produttori e le imprese di trasformazione del grano duro, il miglioramento della qualità del prodotto e la programmazione degli approvvigionamenti, sottoscritto dai produttori di grano duro, singoli o associati, e altri soggetti delle fasi di trasformazione e commercializzazione.
Nel caso in cui il contratto di filiera sia sottoscritto da cooperative, consorzi e organizzazioni di produttori riconosciute, il contratto di filiera stesso deve essere integrato da copia dell’impegno/contratto di coltivazione tra la cooperativa, il consorzio e l’organizzazione di produttori e l’impresa agricola socia.
L’aiuto del fondo grano duro è concesso all’impresa nel limite dell’importo massimo di 20.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari, alle condizioni stabilite dal Regolamento (UE) n. 1308/2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo.
Se l’agricoltore ha ricevuto un altro sostegno rientrante nel de minimis, può cumulare il sostegno, fino alla concorrenza di 20.000 euro, nell’arco di tre esercizi finanziari.
La domanda di contributo dovrà essere presentata ad AGEA.
Le modalità attuative del fondo grano duro, nonché la scadenza delle domande, saranno fissate da una successiva Circolare di AGEA.
Alla domanda sono accluse:
Angelo Frascarelli