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Nella giornata di ieri è stato firmato il Decreto Interministeriale con il quale si prevede l’indicazione del luogo di provenienza nell’etichetta delle carni suine trasformate.
Il Decreto entrerà in vigore trascorsi sessanta giorni dalla sua pubblicazione, che si prevede avverrà entro la prima settimana di agosto.
Il Decreto, pertanto, dovrebbe diventare operativo a partire dal prossimo mese di ottobre e si applicherà in via sperimentale fino al 31 dicembre 2021.
L’obiettivo del provvedimento è quello di fornire ai consumatori le necessarie informazioni per procedere ad una scelta consapevole nell’acquisto dei prodotti, avendo una precisa indicazione sull’origine del prodotto e della materia prima.
Si tratta di una disposizione di carattere sperimentale, a carattere nazionale, ma che comunque va nella direzione da lungo tempo proposta dal nostro Paese, per il contrasto alle frodi alimentari e di atti di concorrenza sleale.
Attraverso l’obbligatorietà dell’indicazione in etichetta delle informazioni relative all’origine di alimenti derivati da carni suine macinate, separate meccanicamente o preparazioni di carni suine e prodotti a base di carne suina, si darà maggiore evidenza ai prodotti di origine italiana, la cui qualità è riconosciuta in Italia e all’estero.
Dall’obbligo di indicazione dell’origine in etichetta saranno esclusi i prodotti IGP e quelli protetti da accordi internazionali.
L'indicazione del luogo di provenienza delle carni suine deve contenere le seguenti informazioni:
Qualora l’indicazione dell’origine si riferisca a più di uno Stato, il riferimento al nome del Paese può essere sostituito dai termini “UE”, “extra UE” o “UE o extra UE”, a seconda dei casi.
Se la carne proviene da suini nati, allevati e macellati nello stesso Paese, l'indicazione dell'origine può apparire nella forma "Origine: nome del Paese".
Sarà possibile utilizzare la dicitura “100% italiano” solo se la carne è proveniente da suini nati, allevati, macellati e trasformati in Italia.
La dicitura “Origine UE” indicherà che la carne utilizzata proviene da suini nati, allevati e macellati in uno o più Stati membri dell'Unione Europea.
Quando la carne proviene da suini nati, allevati e macellati in uno o più Stati non membri dell'Unione Europea, l'indicazione dell'origine può apparire nella forma “Origine: extra UE”.
L’indicazione del luogo di provenienza della carne suina è apposta in etichetta nel campo visivo principale e deve essere stampata in modo da risultare facilmente visibile e chiaramente leggibile. Essa non deve essere in nessun modo nascosta, oscurata, limitata o separata da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire.
Pertanto, le imprese di trasformazione dovranno modificare le informazioni fornite in etichetta, fornendo le ulteriori indicazioni richieste dalla norma.
Tuttavia, i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima dell'entrata in vigore del Decreto potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte o, comunque, entro il termine di conservazione previsto in etichetta.
I salumi, i prosciutti e gli altri prodotti derivati da carni suine, immessi sul mercato o etichettati prima dell’entrata in vigore del Decreto, potranno essere comunque commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
Per la commercializzazione di tali prodotti durante il periodo di sperimentazione, in caso di violazioni sulle indicazioni di origine, saranno applicabili le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 231.