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pacchetto-ortofloro-plus AGEA: istituzione dell’elenco dei CAA e del “Registro Nazionale degli Operatori” abilitati all’utilizzo dei servizi SIAN

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in prossimità del nuovo e temuto rinnovo delle convezioni, agea, con la circolare n. 0052620 del 7 agosto 2020, ha fornito indicazioni in relazione alla prossima istituzione dell’elenco dei caa e del registro nazionale degli operatori dei caa, precisando le ragioni che hanno condotto all’introduzione di tali registri e le modalità in base alle quali i caa devono provvedere alle relative iscrizioni. la circolare ha quindi lo scopo di definire i ruoli, le responsabilità e le modalità operative con cui il centro di assistenza agricola autorizzato possa essere abilitato ai servizi sian per le attività ad esso delegate dell’organismo pagatore, a seguito di un’apposita convenzione. la circolare rappresenta quindi un punto di riferimento per tutti i caa, in quanto indica i processi ed i requisiti che i caa ed i loro operatori devono avere per accedere ai servizi del sian, resi disponibili da agea coordinamento e agea organismo pagatore. elenco sedi caa. l’elenco delle sedi caa costituisce l’unico registro a livello nazionale dei caa autorizzati dalle regioni e dalla province autonome per le attività di competenza delegate dall’organismo pagatore con cui il caa è convenzionato. la tenuta di tale registro è in capo ad agea coordinamento. in tale registro sono indicati tutti i caa autorizzati dalle regioni, ai sensi del d.m. 27 marzo 2008, che hanno necessità di operare sul sian. l’iscrizione è subordinata alla presentazione di una domanda di iscrizione, diversificata a seconda del caso in cui il caa sia di nuova costituzione oppure sia già costituito. la procedura di iscrizione a sua volta è diversificata in base all’adesione delle regioni all’utilizzo dei servizi sian, messi a disposizione di agea. pertanto, vi sono distinte procedure a seconda che il caa operi in una regione che abbia deciso di usufruire dei servizi del sian rispetto a quelle regioni che invece non hanno aderito a tale modalità. i requisiti per l’iscrizione all’elenco dei caa sono:. aver ricevuto un’autorizzazione, in corso di validità, dalla regione di competenza, ai sensi del d.m. 27 marzo 2008 e della normativa regionale di riferimento, per la società e per tutte le sedi operative da inserire in elenco;. aver stipulato con almeno un organismo pagatore una convenzione in corso di validità (o di proroga);. essere in regola con gli adempimenti previsti per l’iscrizione all’elenco, nonché agli adempimenti relativi al caricamento ed all’aggiornamento dei dati relativi all’elenco delle sedi ed al registro degli operatori sul sian. gli aggiornamenti. l’elenco dei caa deve essere tenuto aggiornato. pertanto si distinguono due ipotesi:. aggiornamento informazioni generali (che non richiedono una nuova autorizzazione da parte della regione);. aggiornamento informazioni che richiedono una nuova autorizzazione da parte della regione. per quanto riguarda la prima tipologia ("aggiornamento informazioni generali”), non è richiesta la validazione da parte di agea coordinamento o di agea organismo pagatore. i caa potranno autonomamente inserire e modificare tali informazioni e dati. questo set di informazioni sarà evidenziato a sistema. invece, per quanto riguarda l’ “aggiornamento informazioni che richiedono una nuova autorizzazione”, sono previste le seguenti tipologie:. adempimenti in caso di apertura nuova sede operativa;. adempimenti in caso di trasferimento di sede;. adempimenti in caso di chiusura sede;. chiusura sede a seguito di revoca autorizzazione regionale;. chiusura sede per mancanza dei requisiti previsti dalla convenzione con l’organismo pagatore. anche per tali aggiornamenti le procedure illustrate nella circolare si differenziano a seconda del caso in cui la regione in cui opera il caa usufruisca o meno dei servizi del sian. per quanto riguarda la cancellazione dell’elenco, la stessa può avvenire esclusivamente nelle seguenti ipotesi:. su richiesta del caa (chiusura di un caa o chiusura della società);. su richiesta della regione;. su richiesta dell’organismo pagatore con cui è convenzionato il caa;. su richiesta di agea coordinamento. registro nazionale operatori. il registro nazionale operatori è istituito nell’ambito del sian e deve contenere l’elenco degli operatori dei caa che hanno necessità di operare sul sian. l’iscrizione al registro richiede i seguenti requisiti obbligatori:. possedere i requisiti soggettivi previsti dall’art. 8 del d.m. 27 marzo 2008 e dall’organismo pagatore con cui il caa è convenzionato;. non essere in condizioni di incompatibilità e inconferibilità dell’incarico;. indipendentemente dall’organismo pagatore con cui risulta convenzionato il caa, essere in possesso dei requisiti minimi previsti per l’accesso al sian. i requisiti minimi per l’accesso al sian riguardano le regole stabilite nel manuale del sistema gestione utenze. per consentire ad un caa di operare sul sian, l’organismo pagatore con il quale il caa è convenzionato, deve:. inserire sul sian gli estremi della convenzione;. richiedere l’iscrizione all’elenco e individuare i servizi delegati a cui abilitare il caa. il caa designa il proprio responsabile delle utenze quando effettua l’iscrizione nell’elenco e lo comunica al responsabile dei servizi individuati. il responsabile dei servizi comunica all’organismo pagatore ed al caa l’autorizzazione all’utilizzo dei servizi di propria competenza, specificando i servizi oggetto di autorizzazione ed eventuali limitazioni all’uso di funzioni e accesso ai dati. contestualmente, il responsabile dei servizi comunica al servizio gestione utenti del sian (sgu) il nominativo del soggetto designato dal caa ad assumere l’incarico di responsabile delle utenze. il servizio gestione utenti provvede all’abilitazione del responsabile delle utenze del caa ai servizi richiesti. a seguito dell’abilitazione, il responsabile delle utenze potrà gestire le abilitazioni/disabilitazioni per i propri utenti. requisiti soggettivi per l’accesso al sian e accesso con credenziali spid. l’utilizzo dei servizi del sian è subordinato a due elementi essenziali:. esame dei requisiti soggettivi del richiedente (contratto di lavoro, dichiarazione sul conflitto di interessi, dichiarazione ai sensi dell’art. 8 del d.m. 27 marzo 2008);. processo di identificazione certa dell’utente. la procedura prevede che i responsabili delle utenze dei caa, per autorizzare un operatore all’utilizzo dei servizi sian, procedano alla verifica dei dati dichiarati e dei documenti presentati dall’operatore al momento della richiesta di abilitazione, precisamente:. dati anagrafici (cognome e nome, sesso, data e luogo di nascita, codice fiscale);. estremi di un valido documento di identità (da allegare in copia alla richiesta di abilitazione);. dichiarazione sul conflitto di interessi e dichiarazione in esecuzione di quanto disposto dall’art. 8 del d.m. 27 marzo 2008[1];. dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, da parte del responsabile di sede di aver identificato a vista l’operatore. gli operatori dei caa e gli utenti qualificati, hanno l’obbligo di accedere al sian esclusivamente con le loro credenziali spid. pare quindi esclusa la possibilità di accedere con la carta nazionale dei servizi. il responsabile delle utenze, indipendentemente dalla modalità di accreditamento al sistema, rimarrà comunque responsabile della richiesta di accesso per conto dell’utente e per la gestione del suo profilo di abilitazione. modalità di iscrizione nel registro. in fase di iscrizione dei propri operatori, il caa deve caricare sul sian i dati e la documentazione relativa agli stessi. tra i dati che si dovranno comunicare sono previsti i seguenti:. nome e cognome;. codice fiscale;. formazione;. possesso dei requisiti previsti dall’art. 8 del d.m. 27 marzo 2008;. tipo di contratto di lavoro ed eventuale scadenza. a seguito della convalida di tali dati da parte del caa e dell’esito positivo delle verifiche di sistema sui dati inseriti l’operatore è iscritto nel registro. i caa saranno obbligati ad aggiornare i dati comunicati in relazione ai propri operatori iscritti al registro. in particolare, dovranno comunicare:. le informazioni relative al mantenimento dei requisiti obbligatori;. le informazioni riguardanti il contratto di lavoro. la scadenza del contratto di lavoro rappresenta una condizione per la cancellazione dell’operatore dal registro. la cancellazione dell’operatore dal registro potrà avvenire:. su richiesta dell’operatore e/o del caa;. in caso di perdita dei requisiti, come indicati al par. 5.1;. su richiesta dell’organismo pagatore;. nel caso in cui l’operatore venga posto in blacklist. decorrenza e gestione nel periodo transitorio. le funzionalità descritte da agea saranno rilasciate secondo un calendario condiviso con le regioni, gli organismi pagatori e i caa. nel periodo transitorio, e fino alla piena disponibilità delle funzioni, i caa potranno utilizzare gli strumenti di caricamento massivo dei dati sul sian, secondo dei template che saranno resi disponibili a sistema. il completamento dell’invio delle informazioni per il caricamento massivo dovrà avvenire entro e non oltre i tre mesi dalla data in cui agea coordinamento renderà operativo il servizio. superata tale data, i caa dovranno iscriversi all’elenco e al registro. le utenze riferibili a caa (o loro sedi) non iscritti all’elenco, ovvero ad operatori non iscritti al registro, saranno cancellate e saranno interdette tutte le attività svolte anche attraverso i meccanismi di interoperabilità o sincronizzazione. appositi controlli automatici bloccanti verranno implementati per scartare anche le operazioni svolte in tali modalità. [1] art. 8. requisiti soggettivi. 1. gli amministratori, i sindaci, i dipendenti ed i collaboratori del caa e delle società di cui esso si avvale:. non devono aver riportato condanne, anche non definitive, né provvedimenti sanzionatori stabiliti da sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati finanziari;. non essere rinviati a giudizio in procedimenti penali pendenti per reati finanziari;. non aver commesso violazioni gravi e ripetute delle disposizioni in materia di benefici comunitari, nazionali e regionali al settore agricolo;. non trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 come sostituito dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16;. non devono intrattenere con enti pubblici rapporti di lavoro, anche a tempo determinato o parziale, e di consulenza. ©riproduzione riservata
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